La nota commenta la pronuncia n. 24400 del 30 novembre 2016 con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che ove la decadenza dai benefici c.d. prima casa sia dovuta ad una circostanza non imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell'acquirente (nel caso di specie i caratteri di lusso dell'immobile),opera la solidarietà del venditore nel pagamento dell'imposta complementare richiesta dall'ufficio ex art. 57, comma primo, TU n. 131/1986. La nota esprime qualche perplessità sulle conclusioni raggiunte dalla Corte in merito alla nozione di dichiarazione mendace ai fini dell'estensione della responsabilità anche al venditore
I limiti alla responsabilità solidale dell'imposta di registro non operano nei confronti dell'alienante se ricorre un'ipotesi di "culpa in vigilando"
Pace Annalisa
2017-01-01
Abstract
La nota commenta la pronuncia n. 24400 del 30 novembre 2016 con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che ove la decadenza dai benefici c.d. prima casa sia dovuta ad una circostanza non imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell'acquirente (nel caso di specie i caratteri di lusso dell'immobile),opera la solidarietà del venditore nel pagamento dell'imposta complementare richiesta dall'ufficio ex art. 57, comma primo, TU n. 131/1986. La nota esprime qualche perplessità sulle conclusioni raggiunte dalla Corte in merito alla nozione di dichiarazione mendace ai fini dell'estensione della responsabilità anche al venditoreI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.