SINTESIa) L'ipotesi di frode alla legge ipotizzata dalla Suprema Corte La Cassazione con la pronuncia commentata, di cui non si rintracciano precedenti, ipotizza il ricorrere di una frode alla legge attuata mercé un patto, integrato in una vendita di quote sociali, in cui il cedente promette le dimissioni di un terzo dalla società già partecipata. Per la Corte ciò concreterebbe una violazione indiretta dell'art. 1, l. n. 7/1963, ora art. 35, d.lg. n. 198/2006, contenente il divieto di licenziamento e di dimissioni a causa del matrimonio della dipendente (se lo scioglimento avviene entro un anno dalla celebrazione e salvo che le dimissioni non siano confermate innanzi all'ufficio del lavoro).b) Equivoci e difficoltà nell'inquadramento dogmatico della promessa del fatto altrui La valutazione critica dell'argomentazione del Supremo Collegio è l'occasione per un chiarimento dogmatico sul dibattuto istituto della promessa del fatto altrui. Si evidenzia in particolare come il modello legale consegnato all'art. 1381 c.c. sconti ancora tralatizi equivoci e residue influenze di concezioni e principi superati, in particolare: l'originaria idea della non serietà dell'impegno del fatto altrui, il principio di esclusività degli effetti negoziali tra le parti, la difficoltà di conciliare l'istituto col requisito di possibilità dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione, il legame con la rappresentanza. La regola rimediale dell'indennizzo appare il residuo delle iniziali incertezze nella positivizzazione dell'istituto, in effetti non al passo, già al momento nomogenetico, con l'evoluzione del sistema.c) Obbligazione di sicurezza ed estensione dell'autonomia dei privati Il coordinamento dello schema tipico con i nuovi principi, dunque un'indagine evolutiva e sistematica, palesando il carattere artificioso del comune intendimento giurisprudenziale dell'istituto, evidenzia, altresì, da un lato il significato attuale del modello tipico (giammai «promessa a carico del terzo», né obbligo di mezzi, di risultato o di indennizzo bensì obbligo di sicurezza), dall'altro l'estensione dell'autonomia dei privati [liberi di conformare l'obbligazione integrando o modificando lo schema tipico, costruendo un obbligo di mezzi e/o di risultato, determinando (solo) così l'applicazione delle regole generali sulla responsabilità contrattuale].d) Rilievi critici Gli equivoci dell'argomentazione del Supremo Collegio appaiono infine evidenti. La frode (sia a seguire l'indirizzo soggettivo sia a seguire quello oggettivo) risulta inconfigurabile in quanto: la promessa, lasciando libero il terzo, non realizza un risultato pratico fungibile con quello vietato; non sussiste alcuna partecipatio fraudis, peraltro immaginata tra soggetti diversi da quelli del rapporto risolto; non sussiste un effettivo collegamento tra promessa e dimissioni né una combinazione negoziale; il risultato contra legem è integrato direttamente dall'atto vietato e non indirettamente dalla promessa che non riesce neppure ex se ad essere riportata nell'ambito applicativo del divieto per l'inconfigurabilità di un giudizio di equivalenza tra causa di matrimonio e funzione economico individuale.[...]

Promessa del fatto del terzo e frode alla legge

RUSSO, DOMENICO
2009-01-01

Abstract

SINTESIa) L'ipotesi di frode alla legge ipotizzata dalla Suprema Corte La Cassazione con la pronuncia commentata, di cui non si rintracciano precedenti, ipotizza il ricorrere di una frode alla legge attuata mercé un patto, integrato in una vendita di quote sociali, in cui il cedente promette le dimissioni di un terzo dalla società già partecipata. Per la Corte ciò concreterebbe una violazione indiretta dell'art. 1, l. n. 7/1963, ora art. 35, d.lg. n. 198/2006, contenente il divieto di licenziamento e di dimissioni a causa del matrimonio della dipendente (se lo scioglimento avviene entro un anno dalla celebrazione e salvo che le dimissioni non siano confermate innanzi all'ufficio del lavoro).b) Equivoci e difficoltà nell'inquadramento dogmatico della promessa del fatto altrui La valutazione critica dell'argomentazione del Supremo Collegio è l'occasione per un chiarimento dogmatico sul dibattuto istituto della promessa del fatto altrui. Si evidenzia in particolare come il modello legale consegnato all'art. 1381 c.c. sconti ancora tralatizi equivoci e residue influenze di concezioni e principi superati, in particolare: l'originaria idea della non serietà dell'impegno del fatto altrui, il principio di esclusività degli effetti negoziali tra le parti, la difficoltà di conciliare l'istituto col requisito di possibilità dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione, il legame con la rappresentanza. La regola rimediale dell'indennizzo appare il residuo delle iniziali incertezze nella positivizzazione dell'istituto, in effetti non al passo, già al momento nomogenetico, con l'evoluzione del sistema.c) Obbligazione di sicurezza ed estensione dell'autonomia dei privati Il coordinamento dello schema tipico con i nuovi principi, dunque un'indagine evolutiva e sistematica, palesando il carattere artificioso del comune intendimento giurisprudenziale dell'istituto, evidenzia, altresì, da un lato il significato attuale del modello tipico (giammai «promessa a carico del terzo», né obbligo di mezzi, di risultato o di indennizzo bensì obbligo di sicurezza), dall'altro l'estensione dell'autonomia dei privati [liberi di conformare l'obbligazione integrando o modificando lo schema tipico, costruendo un obbligo di mezzi e/o di risultato, determinando (solo) così l'applicazione delle regole generali sulla responsabilità contrattuale].d) Rilievi critici Gli equivoci dell'argomentazione del Supremo Collegio appaiono infine evidenti. La frode (sia a seguire l'indirizzo soggettivo sia a seguire quello oggettivo) risulta inconfigurabile in quanto: la promessa, lasciando libero il terzo, non realizza un risultato pratico fungibile con quello vietato; non sussiste alcuna partecipatio fraudis, peraltro immaginata tra soggetti diversi da quelli del rapporto risolto; non sussiste un effettivo collegamento tra promessa e dimissioni né una combinazione negoziale; il risultato contra legem è integrato direttamente dall'atto vietato e non indirettamente dalla promessa che non riesce neppure ex se ad essere riportata nell'ambito applicativo del divieto per l'inconfigurabilità di un giudizio di equivalenza tra causa di matrimonio e funzione economico individuale.[...]
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