In questa disamina viene analizza l’ordinanza della Corte di cassazione, I sez. civ., 30 dicembre 2022, n. 38165, resa nella controversia tra Zorro Productions Inc. e CO.GE.DI. International, sul tema della parodia nel diritto d’autore italiano. Muovendo dall’assenza di una disciplina nazionale ad hoc e dal confronto con la nozione autonoma di parodia elaborata dalla Corte di Giustizia UE, l’analisi evidenzia il nodo centrale lasciato irrisolto dalla pronuncia, ovvero se la parodia debba essere qualificata come opera derivata, riconducibile all’art. 70 l.a., oppure come opera autonoma, dotata di un proprio distinto messaggio espressivo. L’autrice della nota esamina, inoltre, la tutelabilità del personaggio di fantasia come opera dell’ingegno e il più problematico versante del diritto dei marchi. In tale ambito, l’uso parodistico del marchio notorio appare particolarmente difficile da conciliare con la tutela contro blurring e tarnishment, poiché la parodia presuppone proprio quel richiamo riconoscibile al segno altrui che può integrare l’illecito. La pronuncia lascia così aperta una tensione sistematica decisiva tra libertà parodistica, diritto d’autore e tutela del marchio.

La parodia nel diritto d’autore e dei marchi

PAOLA BATTAGLIA
2025-01-01

Abstract

In questa disamina viene analizza l’ordinanza della Corte di cassazione, I sez. civ., 30 dicembre 2022, n. 38165, resa nella controversia tra Zorro Productions Inc. e CO.GE.DI. International, sul tema della parodia nel diritto d’autore italiano. Muovendo dall’assenza di una disciplina nazionale ad hoc e dal confronto con la nozione autonoma di parodia elaborata dalla Corte di Giustizia UE, l’analisi evidenzia il nodo centrale lasciato irrisolto dalla pronuncia, ovvero se la parodia debba essere qualificata come opera derivata, riconducibile all’art. 70 l.a., oppure come opera autonoma, dotata di un proprio distinto messaggio espressivo. L’autrice della nota esamina, inoltre, la tutelabilità del personaggio di fantasia come opera dell’ingegno e il più problematico versante del diritto dei marchi. In tale ambito, l’uso parodistico del marchio notorio appare particolarmente difficile da conciliare con la tutela contro blurring e tarnishment, poiché la parodia presuppone proprio quel richiamo riconoscibile al segno altrui che può integrare l’illecito. La pronuncia lascia così aperta una tensione sistematica decisiva tra libertà parodistica, diritto d’autore e tutela del marchio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/174240
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