Il contributo analizza uno dei temi maggiormente problematici, della disciplina di private enforce-ment, dell’illecito concorrenziale: quello della risarcibilità dei danni patiti dall’utente finale, in conseguenza di un accordo dichiarato nullo dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato. L'Autore, dopo aver ricostruito sinteticamente il quadro normativo di riferimento si sofferma sui criteri che la giurisprudenza ri-tiene indispensabili per poter ottenere un risarcimento. Criteri, riaffermati dalla sentenza in commento. L'Autore analizza inoltre criticamente, la decisione presa dalla Cassazione, nella sentenza, annotata, circa l’ambito di operatività temporale della presunzione di danno, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 3/2017. La Cassazione, infatti, limita la sua portata ai soli giudizi iniziati dopo il 2014, senza tuttavia chiarire, e forse lo avrebbe dovuto fare, la natura processuale o sostanziale della norma. Differenza importante, considerato che il d.lgs. n. 3/2017, e lo stesso ordinamento interno, riservano alle norme processuali un regime norma-tivo peculiare.

Azione di risarcimento per illecito antitrust e presunzione di danno

Domenico Giordano
2025-01-01

Abstract

Il contributo analizza uno dei temi maggiormente problematici, della disciplina di private enforce-ment, dell’illecito concorrenziale: quello della risarcibilità dei danni patiti dall’utente finale, in conseguenza di un accordo dichiarato nullo dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato. L'Autore, dopo aver ricostruito sinteticamente il quadro normativo di riferimento si sofferma sui criteri che la giurisprudenza ri-tiene indispensabili per poter ottenere un risarcimento. Criteri, riaffermati dalla sentenza in commento. L'Autore analizza inoltre criticamente, la decisione presa dalla Cassazione, nella sentenza, annotata, circa l’ambito di operatività temporale della presunzione di danno, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 3/2017. La Cassazione, infatti, limita la sua portata ai soli giudizi iniziati dopo il 2014, senza tuttavia chiarire, e forse lo avrebbe dovuto fare, la natura processuale o sostanziale della norma. Differenza importante, considerato che il d.lgs. n. 3/2017, e lo stesso ordinamento interno, riservano alle norme processuali un regime norma-tivo peculiare.
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