Per la prima volta, la Suprema Corte ritiene non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 99, 5° comma, c.p. Tale controversa disposizione - introdotta dalla novella del 2005 -, per come è stata interpretata finora dal “diritto vivente”, sembrerebbe costituire l’unica forma di recidiva generica a regime obbligatorio prevista nel nostro ordinamento, delineando una presunzione assoluta di maggiore colpevolezza e pericolosità, in contrasto sia con il parametro dell’uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., sia con il principio di proporzionalità della pena di cui all’art. 27, 3° comma, Cost. I giudici remittenti escludono però possibili letture alternative del 5° comma, che sembrano poter condurre ad una pronuncia di inammissibilità, tralasciando altri possibili profili di illegittimità costituzionale.
«Semel malus semper praesumitur esse malus»: dubbi di legittimità costituzionale del regime obbligatorio di una recidiva generica
Francesca Rocchi
Writing – Original Draft Preparation
2015-01-01
Abstract
Per la prima volta, la Suprema Corte ritiene non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 99, 5° comma, c.p. Tale controversa disposizione - introdotta dalla novella del 2005 -, per come è stata interpretata finora dal “diritto vivente”, sembrerebbe costituire l’unica forma di recidiva generica a regime obbligatorio prevista nel nostro ordinamento, delineando una presunzione assoluta di maggiore colpevolezza e pericolosità, in contrasto sia con il parametro dell’uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., sia con il principio di proporzionalità della pena di cui all’art. 27, 3° comma, Cost. I giudici remittenti escludono però possibili letture alternative del 5° comma, che sembrano poter condurre ad una pronuncia di inammissibilità, tralasciando altri possibili profili di illegittimità costituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.