Con la pronuncia in esame viene espunta dall’ordinamento l’obbligatorietà della recidiva comune, in tutte le forme previste dall’art. 99 c.p. e per qualsiasi tipologia di delitto non colposo, persino per quelli più gravi previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. Nel ritenere illegittimo l’automatismo sanzionatorio previsto dal comma 5 dell’art. 99 c.p., la Corte, da un lato, applica il suo consolidato ostracismo per le presunzioni assolute di pericolosità sociale arbitrarie ed irrazionali, e, dall’altro lato, supera il suo tradizionale self restraint in merito al sindacato di costituzionalità sulla misura delle pene, applicando il parametro sia della ragionevolezza sia della proporzione tra entità del fatto e severità della sanzione, senza ricorrere ad un tertium comparationis, bensì facendo leva sulla funzione rieducativa della pena. Controversi restano, tuttavia, gli effetti della pronuncia sia per quanto riguarda la rideterminazione della pena nei giudizi già definiti, sia per le altre ipotesi, pur se minori, di recidiva obbligatoria contemplate nel nostro ordinamento.

Cadono l'obbligatorietà della recidiva "qualificata" e il relativo automatismo sanzionatorio

Francesca Rocchi
Writing – Original Draft Preparation
2015-01-01

Abstract

Con la pronuncia in esame viene espunta dall’ordinamento l’obbligatorietà della recidiva comune, in tutte le forme previste dall’art. 99 c.p. e per qualsiasi tipologia di delitto non colposo, persino per quelli più gravi previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. Nel ritenere illegittimo l’automatismo sanzionatorio previsto dal comma 5 dell’art. 99 c.p., la Corte, da un lato, applica il suo consolidato ostracismo per le presunzioni assolute di pericolosità sociale arbitrarie ed irrazionali, e, dall’altro lato, supera il suo tradizionale self restraint in merito al sindacato di costituzionalità sulla misura delle pene, applicando il parametro sia della ragionevolezza sia della proporzione tra entità del fatto e severità della sanzione, senza ricorrere ad un tertium comparationis, bensì facendo leva sulla funzione rieducativa della pena. Controversi restano, tuttavia, gli effetti della pronuncia sia per quanto riguarda la rideterminazione della pena nei giudizi già definiti, sia per le altre ipotesi, pur se minori, di recidiva obbligatoria contemplate nel nostro ordinamento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/143082
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