In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da societa` residenti in Italia a fondi d’investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l’art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A., per il quale l’imposta applicata dallo Stato di residenza della societa` che paga i dividendi “non puo` eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo”, va interpretato - secondo il canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalita` comunitaria ed internazionale, per evitare la violazione dell’art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi - nel senso che anche ai dividendi pagati da societa` residenti ai fondi d’investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l’aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati ratione temporis, sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell’art. 9, comma 2, l. n. 77 del 1983.

Discriminatorio il trattamento fiscale dei fondi esteri secondo i principi del diritto dell’UE

Lorenzo Aquaro;
2022-01-01

Abstract

In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da societa` residenti in Italia a fondi d’investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l’art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A., per il quale l’imposta applicata dallo Stato di residenza della societa` che paga i dividendi “non puo` eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo”, va interpretato - secondo il canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalita` comunitaria ed internazionale, per evitare la violazione dell’art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi - nel senso che anche ai dividendi pagati da societa` residenti ai fondi d’investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l’aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati ratione temporis, sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell’art. 9, comma 2, l. n. 77 del 1983.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/138601
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