Le Sezioni unite escludono che il criterio di temperamento dell’aumento di pena previsto per la commisurazione della recidiva possa essere tenuto in considerazione nel calcolo del termine minimo e massimo di prescrizione, poiche´ la recidiva qualificata resta, ad ogni fine, compreso il computo della prescrizione, una circostanza aggravante qualificata, se contestata nelle forme di cui ai commi 2º, 3º e 4º dell’art. 99 c.p. In ossequio soprattutto al principio di prevedibilita` delle conseguenze del reato, e dunque anche del tempo per la sua estinzione, i giudici di legittimita` ritengono infatti che il ‘‘meccanismo di temperamento’’ attenga alla ‘‘pena in senso giudiziale’’ e non alla ‘‘pena legale’’, alla quale invece si riferisce lo statuto della prescrizione e la stessa recidiva, quando assume la veste di circostanza ad effetto speciale.
L’incidenza del ‘‘criterio di temperamento’’ per la commisurazione della recidiva sul calcolo della prescrizione
Francesca Rocchi
2023-01-01
Abstract
Le Sezioni unite escludono che il criterio di temperamento dell’aumento di pena previsto per la commisurazione della recidiva possa essere tenuto in considerazione nel calcolo del termine minimo e massimo di prescrizione, poiche´ la recidiva qualificata resta, ad ogni fine, compreso il computo della prescrizione, una circostanza aggravante qualificata, se contestata nelle forme di cui ai commi 2º, 3º e 4º dell’art. 99 c.p. In ossequio soprattutto al principio di prevedibilita` delle conseguenze del reato, e dunque anche del tempo per la sua estinzione, i giudici di legittimita` ritengono infatti che il ‘‘meccanismo di temperamento’’ attenga alla ‘‘pena in senso giudiziale’’ e non alla ‘‘pena legale’’, alla quale invece si riferisce lo statuto della prescrizione e la stessa recidiva, quando assume la veste di circostanza ad effetto speciale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.