The computer data (files) can be qualified as movable things according to the criminal law and they are, therefore, susceptible to significant appropriation pursuant to art. 646 of the Penal Code, if they are stolen from a company personal computer and subsequently deleted from it. This is what the Court of Cassation said, enhancing the offensive dimension of the behavior. Nevertheless, this interpretation clashes with the principle of exactness of the criminal law, risking to transform the “abstract” legal type into a free-form event legal provision.

I dati informatici (files) sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e sono, quindi, suscettibili di appropriazione rilevante ai sensi dell’art. 646 c.p. laddove sottratti da un personal computer aziendale e successivamente cancellati dallo stesso. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che nell’assumere a criterio di sussumibilità la dimensione offensiva della condotta, ritiene sia consentita una ricostruzione della nozione di cosa mobile alla stregua dell’evoluzione dei referenti linguistici. Tuttavia, tale ricostruzione presta il fianco a seri dubbi di compatibilità con il principio di tassatività della legge penale, rischiando di trasformare il tipo legale “astratto” in fattispecie a forma libera di evento.

La nozione di “cosa mobile” agli effetti penali e i files informatici: il significato letterale come argine all’applicazione analogica delle norme penali

Nicola Pisani
2020-01-01

Abstract

The computer data (files) can be qualified as movable things according to the criminal law and they are, therefore, susceptible to significant appropriation pursuant to art. 646 of the Penal Code, if they are stolen from a company personal computer and subsequently deleted from it. This is what the Court of Cassation said, enhancing the offensive dimension of the behavior. Nevertheless, this interpretation clashes with the principle of exactness of the criminal law, risking to transform the “abstract” legal type into a free-form event legal provision.
2020
I dati informatici (files) sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e sono, quindi, suscettibili di appropriazione rilevante ai sensi dell’art. 646 c.p. laddove sottratti da un personal computer aziendale e successivamente cancellati dallo stesso. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che nell’assumere a criterio di sussumibilità la dimensione offensiva della condotta, ritiene sia consentita una ricostruzione della nozione di cosa mobile alla stregua dell’evoluzione dei referenti linguistici. Tuttavia, tale ricostruzione presta il fianco a seri dubbi di compatibilità con il principio di tassatività della legge penale, rischiando di trasformare il tipo legale “astratto” in fattispecie a forma libera di evento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/132341
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