La riforma del regime di procedibilità di alcuni delitti contro il patrimonio, di cui al D.Lgs. n. 36 del 2018, ha fatto riemergere l’annoso problema dell’inquadramento della recidiva qualificata all’interno della contrastata categoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ai fini del mutamento della procedibilità di questi reati. Ribaltando un orientamento pressoché granitico delle stesse Sezioni Unite, affermato nel noto precedente ‘‘Paolini’’ del 1987, la Suprema Corte di Cassazione, conformandosi al diritto vivente formatosi dopo la riforma ‘‘ex Cirielli’’ del 2005, afferma con decisione che la recidiva qualificata va considerata alla stessa stregua delle altre circostanze aggravanti ad effetto speciale ai fini dell’art. 649-bis c.p., trasformando il regime di procedibilità ad istanza di parte dei reati in questo contemplati in officioso. Nonostante i validi argomenti spesi dalle Sezioni Unite per confutare le diverse obiezioni sollevate rispetto a tale conclusione, soprattutto legate alla natura discrezionale della recidiva, la soluzione interpretativa prescelta lascia trapelare dubbi sia sotto il profilo della legittimità costituzionale, rispetto ai principi di obbligatorietà dell’azione penale, di offensività e di finalità della pena, sia sotto il profilo della sua efficacia politico criminale, soprattutto rispetto alla stessa ratio deflattiva della riforma e dell’istituto della querela.

La recidiva non è più una circostanza aggravante sui generis ai fini della procedibilità

Francesca Rocchi
2021-01-01

Abstract

La riforma del regime di procedibilità di alcuni delitti contro il patrimonio, di cui al D.Lgs. n. 36 del 2018, ha fatto riemergere l’annoso problema dell’inquadramento della recidiva qualificata all’interno della contrastata categoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ai fini del mutamento della procedibilità di questi reati. Ribaltando un orientamento pressoché granitico delle stesse Sezioni Unite, affermato nel noto precedente ‘‘Paolini’’ del 1987, la Suprema Corte di Cassazione, conformandosi al diritto vivente formatosi dopo la riforma ‘‘ex Cirielli’’ del 2005, afferma con decisione che la recidiva qualificata va considerata alla stessa stregua delle altre circostanze aggravanti ad effetto speciale ai fini dell’art. 649-bis c.p., trasformando il regime di procedibilità ad istanza di parte dei reati in questo contemplati in officioso. Nonostante i validi argomenti spesi dalle Sezioni Unite per confutare le diverse obiezioni sollevate rispetto a tale conclusione, soprattutto legate alla natura discrezionale della recidiva, la soluzione interpretativa prescelta lascia trapelare dubbi sia sotto il profilo della legittimità costituzionale, rispetto ai principi di obbligatorietà dell’azione penale, di offensività e di finalità della pena, sia sotto il profilo della sua efficacia politico criminale, soprattutto rispetto alla stessa ratio deflattiva della riforma e dell’istituto della querela.
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