La sentenza di illegittimità costituzionale annotata ripristina la possibilità per il giudice di sorveglianza di concedere agli ultrasettantenni la misura alternativa della detenzione domiciliare anche se in passato dichiarati recidivi. La Corte costituzionale distingue abilmente la preclusione assoluta prevista dal comma 01 dell’art. 47-ter ord. pen., dichiarato illegittimo in parte qua, dalle altre preclusioni, ancora superstiti nell’ordinamento penitenziario, pure introdotte dalla L. n. 251/2005, sempre a carico dei recidivi, che tuttavia presentano due importanti differenze rispetto alla prima: si tratta di preclusioni collegate alla dichiarazione di una recidiva almeno qualificata (in particolare quella reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p.); e il diritto vivente richiede un nesso teleologico tra la condanna, espressione della dichiarazione di recidiva reiterata e il titolo in esecuzione, per il quale si pone l’eventuale preclusione all’accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari. Il passaggio motivazionale della sentenza in commento, però, a nostro avviso, più interessante è quello che sottolinea come il tempo trascorso dalla consumazione del precedente reato e dalla condanna, il titolo di reato per il quale si viene dichiarati recidivi, insieme all’età del reo e al suo c.d. “potenziale di cambiamento” siano fattori che non possono più essere trascurati dal giudice di sorveglianza nella scelta del percorso rieducativo dell’autore, fosse anche un recidivo.

Capitola l’ultima preclusione assoluta a carico dei recidivi in executivis

Francesca Rocchi
2022-01-01

Abstract

La sentenza di illegittimità costituzionale annotata ripristina la possibilità per il giudice di sorveglianza di concedere agli ultrasettantenni la misura alternativa della detenzione domiciliare anche se in passato dichiarati recidivi. La Corte costituzionale distingue abilmente la preclusione assoluta prevista dal comma 01 dell’art. 47-ter ord. pen., dichiarato illegittimo in parte qua, dalle altre preclusioni, ancora superstiti nell’ordinamento penitenziario, pure introdotte dalla L. n. 251/2005, sempre a carico dei recidivi, che tuttavia presentano due importanti differenze rispetto alla prima: si tratta di preclusioni collegate alla dichiarazione di una recidiva almeno qualificata (in particolare quella reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p.); e il diritto vivente richiede un nesso teleologico tra la condanna, espressione della dichiarazione di recidiva reiterata e il titolo in esecuzione, per il quale si pone l’eventuale preclusione all’accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari. Il passaggio motivazionale della sentenza in commento, però, a nostro avviso, più interessante è quello che sottolinea come il tempo trascorso dalla consumazione del precedente reato e dalla condanna, il titolo di reato per il quale si viene dichiarati recidivi, insieme all’età del reo e al suo c.d. “potenziale di cambiamento” siano fattori che non possono più essere trascurati dal giudice di sorveglianza nella scelta del percorso rieducativo dell’autore, fosse anche un recidivo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/132180
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