In positivo, nell’ordinanza n. 7822/2020 si ravvisa una sostanziale linea di continuità, o quanto meno di compatibilità, con le quattro importanti pronunzie giurisdizionali che, dal 2017 al 2020, si sono (una per ogni anno) susseguite in tema di riparto di giurisidizione nell’esecuzione forzata tributaria; le perplessità sono sostanzialmente riconducibili alle espressioni con le quali l’ordinanza sembra attribuire alla cartella di pagamento la natura di ultimo atto impositivo oltre il quale scatta la giurisdizione ordinaria.
Le sezioni unite tornano a definire il criterio di riparto della giurisdizione nelle liti relative all’esecuzione forzata tributaria
massimo basilavecchia
2020-01-01
Abstract
In positivo, nell’ordinanza n. 7822/2020 si ravvisa una sostanziale linea di continuità, o quanto meno di compatibilità, con le quattro importanti pronunzie giurisdizionali che, dal 2017 al 2020, si sono (una per ogni anno) susseguite in tema di riparto di giurisidizione nell’esecuzione forzata tributaria; le perplessità sono sostanzialmente riconducibili alle espressioni con le quali l’ordinanza sembra attribuire alla cartella di pagamento la natura di ultimo atto impositivo oltre il quale scatta la giurisdizione ordinaria.File in questo prodotto:
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