Nel caso di segnalazione di una unità proveniente dall'Albania diretta verso le coste italiane con a bordo profughi al fine della loro immigrazione illegale in Italia il comportamento alternativo che lecitamente può essere adottato dal comando di una unità della Marina Militare italiana, a seguito dell'esito negativo di intimazioni verbali e di eventuali manovre di interposizione avrebbe dovuto consistere: 1) nel mantenere una distanza dall'imbarcazione albanese idonea a scongiurare alcuna possibile forma di collisione tra le due navi; 2) nell'immediata richiesta di un intervento collaborativo di altre forze navali della marina italiana; ovvero, in ultima e residuale analisi, 3) nella scorta dell'imbarcazione albanese fino alle rive italiane, per ivi procedere all'arresto dei responsabili della criminosa condotta di navigazione.
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 9 maggio 2014, n. 24527
Massimiliano Musi
2015-01-01
Abstract
Nel caso di segnalazione di una unità proveniente dall'Albania diretta verso le coste italiane con a bordo profughi al fine della loro immigrazione illegale in Italia il comportamento alternativo che lecitamente può essere adottato dal comando di una unità della Marina Militare italiana, a seguito dell'esito negativo di intimazioni verbali e di eventuali manovre di interposizione avrebbe dovuto consistere: 1) nel mantenere una distanza dall'imbarcazione albanese idonea a scongiurare alcuna possibile forma di collisione tra le due navi; 2) nell'immediata richiesta di un intervento collaborativo di altre forze navali della marina italiana; ovvero, in ultima e residuale analisi, 3) nella scorta dell'imbarcazione albanese fino alle rive italiane, per ivi procedere all'arresto dei responsabili della criminosa condotta di navigazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.