Qualora il debitore della prestazione sia un professionista, la sua responsabilità deve essere valutata con riferimento alla natura della attività esercitata e, ove egli sia uno specialista, egli è tenuto alla perizia che è normale per la categoria alla quale appartiene.
Tribunale di Genova, Sez. VI, 8 gennaio 2013
Massimiliano Musi
2016-01-01
Abstract
Qualora il debitore della prestazione sia un professionista, la sua responsabilità deve essere valutata con riferimento alla natura della attività esercitata e, ove egli sia uno specialista, egli è tenuto alla perizia che è normale per la categoria alla quale appartiene.File in questo prodotto:
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