Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell'Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell'ordinamento giuridico di quest'ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell'ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all'ordinamento giuridico interessato, riconoscere all'agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell'oggetto di tali disposizioni imperative.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 17 ottobre 2013, causa C-184-12
Massimiliano Musi
2014-01-01
Abstract
Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell'Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell'ordinamento giuridico di quest'ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell'ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all'ordinamento giuridico interessato, riconoscere all'agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell'oggetto di tali disposizioni imperative.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.