Ha natura di contratto di trasporto e non di spedizione un contratto basato su una offerta dello spedizioniere che individua l’oggetto dell’incarico nel trasporto della merce dal luogo di partenza a quello di destinazione, il reperimento dei contenitori, la predeterminazione della durata del trasporto, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l’obbligazione di acquistare i contenitori e pertanto al contratto deve applicarsi esclusivamente la disciplina del contratto di trasporto. Ove venga accertata la purezza di un carico di vino prima della consegna al vettore e invece la sua contaminazione, dovuta alla presenza di xilene e toulene, che rendono il vino incommerciabile, dopo il suo deposito nei recipienti forniti dal vettore, sussiste una presunzione di responsabilità del vettore in base all’art. 4(1) delle Regole dell’Aja-Visby, né può essere invocato l’esonero previsto dall’art. 4(2)(n) ovvero la carenza di colpa in base alla clausola generale contenuta nell’art. 4(2)(q). Il limite risarcitorio di cui all’art. 4 (5) delle Regole dell’Aja-Visby opera anche con riferimento alla responsabilità del vettore per la fornitura di recipienti contaminati per il trasporto ed al conseguente danno alla merce. La rappresentanza processuale del vettore non può essere presunta in capo a soggetti diversi dal raccomandatario, come l’agente generale per l’Italia del vettore.

Tribunale di Verona, 26 gennaio 2015

Massimiliano Musi
2015-01-01

Abstract

Ha natura di contratto di trasporto e non di spedizione un contratto basato su una offerta dello spedizioniere che individua l’oggetto dell’incarico nel trasporto della merce dal luogo di partenza a quello di destinazione, il reperimento dei contenitori, la predeterminazione della durata del trasporto, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l’obbligazione di acquistare i contenitori e pertanto al contratto deve applicarsi esclusivamente la disciplina del contratto di trasporto. Ove venga accertata la purezza di un carico di vino prima della consegna al vettore e invece la sua contaminazione, dovuta alla presenza di xilene e toulene, che rendono il vino incommerciabile, dopo il suo deposito nei recipienti forniti dal vettore, sussiste una presunzione di responsabilità del vettore in base all’art. 4(1) delle Regole dell’Aja-Visby, né può essere invocato l’esonero previsto dall’art. 4(2)(n) ovvero la carenza di colpa in base alla clausola generale contenuta nell’art. 4(2)(q). Il limite risarcitorio di cui all’art. 4 (5) delle Regole dell’Aja-Visby opera anche con riferimento alla responsabilità del vettore per la fornitura di recipienti contaminati per il trasporto ed al conseguente danno alla merce. La rappresentanza processuale del vettore non può essere presunta in capo a soggetti diversi dal raccomandatario, come l’agente generale per l’Italia del vettore.
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