La sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2014, ha ritenuto che “la determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto […] è idonea a restringere il gioco della concorrenza” e che, sebbene la tutela della sicurezza stradale sia un obiettivo legittimo, “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento”. L’art. 83-bis comma 9 del D. L. n. 112/2008 deve quindi ritenersi in contrasto con l’ordinamento comunitario.
Tribunale di Reggio Emilia 20 maggio 2015
Massimiliano Musi
2017-01-01
Abstract
La sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2014, ha ritenuto che “la determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto […] è idonea a restringere il gioco della concorrenza” e che, sebbene la tutela della sicurezza stradale sia un obiettivo legittimo, “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento”. L’art. 83-bis comma 9 del D. L. n. 112/2008 deve quindi ritenersi in contrasto con l’ordinamento comunitario.File in questo prodotto:
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