La disposizione si cui all’art. 7, comma 2 del D. Lgs n. 286/2005 non pone a carico del proprietario della merce, del committente del trasporto e del vettore una reciproca responsabilità per fatto altrui, poiché essi, in dipendenza del rispettivo ruolo svolto e degli specifici obblighi di vigilanza loro incombenti, rispondono ciascuno del fatto proprio, sicché la relativa responsabilità resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito dall’art. 3 della Legge n. 689/1981. Di conseguenza, la sanzione accessoria della confisca non può, in difetto della sussistenza dell’elemento soggettivo almeno della colpa, essere considerata legittima ove applicata al proprietario della merce, nei cui confronti non sia emerso che abbia partecipato all’affidamento del trasporto a vettore abusivo o che si sia comportato in modo specificamente negligente rispetto alla regolarità del trasportatore (non essendo tuttavia esigibile tale obbligo di vigilanza, da parte dello stesso proprietario, fino al punto di dovere, per la sua qualità, provvedere anche all’accertamento del possesso, da parte dell’autotrasportatore, delle prescritte autorizzazioni).

Corte di Cassazione, Sezione II, 1 marzo 2018, n. 4866

Massimiliano Musi
2018-01-01

Abstract

La disposizione si cui all’art. 7, comma 2 del D. Lgs n. 286/2005 non pone a carico del proprietario della merce, del committente del trasporto e del vettore una reciproca responsabilità per fatto altrui, poiché essi, in dipendenza del rispettivo ruolo svolto e degli specifici obblighi di vigilanza loro incombenti, rispondono ciascuno del fatto proprio, sicché la relativa responsabilità resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito dall’art. 3 della Legge n. 689/1981. Di conseguenza, la sanzione accessoria della confisca non può, in difetto della sussistenza dell’elemento soggettivo almeno della colpa, essere considerata legittima ove applicata al proprietario della merce, nei cui confronti non sia emerso che abbia partecipato all’affidamento del trasporto a vettore abusivo o che si sia comportato in modo specificamente negligente rispetto alla regolarità del trasportatore (non essendo tuttavia esigibile tale obbligo di vigilanza, da parte dello stesso proprietario, fino al punto di dovere, per la sua qualità, provvedere anche all’accertamento del possesso, da parte dell’autotrasportatore, delle prescritte autorizzazioni).
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