L’accordo di code sharing, strutturato come un accordo con il quale una compagnia (nella fattispecie Air France) è autorizzata a pubblicizzare e commercializzare un volo, in realtà operato da un’altra compagnia (nella fattispecie Alitalia), la quale a sua volta potrà commercializzarlo, non crea un obbligo solidale di pagamento dei diritti aeroportuali, che sono per legge a carico dell’esercente dell’aeromobile, in taluni casi (diritto di approdo e tassa di sbarco e imbarco merci) con la responsabilità solidale del proprietario dell’aeromobile.
Il pagamento dei diritti e delle tasse aeroportuali nell’ipotesi di un accordo di code sharing
Massimiliano Musi
2016-01-01
Abstract
L’accordo di code sharing, strutturato come un accordo con il quale una compagnia (nella fattispecie Air France) è autorizzata a pubblicizzare e commercializzare un volo, in realtà operato da un’altra compagnia (nella fattispecie Alitalia), la quale a sua volta potrà commercializzarlo, non crea un obbligo solidale di pagamento dei diritti aeroportuali, che sono per legge a carico dell’esercente dell’aeromobile, in taluni casi (diritto di approdo e tassa di sbarco e imbarco merci) con la responsabilità solidale del proprietario dell’aeromobile.File in questo prodotto:
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