Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa alla adozione da parte dell’assicurato di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore.

Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2017, n. 14280

Massimiliano Musi
2018-01-01

Abstract

Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa alla adozione da parte dell’assicurato di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore.
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