Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa alla adozione da parte dell’assicurato di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore.
Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2017, n. 14280
Massimiliano Musi
2018-01-01
Abstract
Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa alla adozione da parte dell’assicurato di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.