Il termine annuale per l’esercizio dell’azione nei confronti del vettore previsto dall’art. 3.6 delle Regole dell’Aja-Visby deve ritenersi rispettato ove la notifica della citazione del vettore abbia luogo entro un anno dalla riconsegna della merce, ancorché la causa non venga iscritta a ruolo. Deve ritenersi avvenuta durante il trasporto l’avaria per riscaldamento di un carico di aglio trasportato in un container frigorifero alla condizione FCL-FCL, la cui temperatura, secondo le indicazioni contenuta nella polizza di carico, doveva essere mantenuta a -3° C, la cui dichiarata temperatura all’imbarco non è stata provata, ove all’arrivo del container a destinazione la temperatura massima all’interno del container risulti di +12,4°.

Tribunale di Venezia 21 settembre 2015

Massimiliano Musi
2017-01-01

Abstract

Il termine annuale per l’esercizio dell’azione nei confronti del vettore previsto dall’art. 3.6 delle Regole dell’Aja-Visby deve ritenersi rispettato ove la notifica della citazione del vettore abbia luogo entro un anno dalla riconsegna della merce, ancorché la causa non venga iscritta a ruolo. Deve ritenersi avvenuta durante il trasporto l’avaria per riscaldamento di un carico di aglio trasportato in un container frigorifero alla condizione FCL-FCL, la cui temperatura, secondo le indicazioni contenuta nella polizza di carico, doveva essere mantenuta a -3° C, la cui dichiarata temperatura all’imbarco non è stata provata, ove all’arrivo del container a destinazione la temperatura massima all’interno del container risulti di +12,4°.
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