Poiché non esiste a Genova l’elenco speciale dei consulenti tecnici previsto dall’art. 599 cod. nav., la nomina del consulente deve essere effettuata ai sensi dell’art. 61 c.p.c. L‘omissione della nomina del consulente tecnico e la conseguente assenza della sua partecipazione alla fase decisoria del processo comportano la nullità della sentenza. Nel caso di urto della nave rimorchiata sussiste la responsabilità del rimorchiatore ove esso non superi la presunzione posta a suo carico dal terzo comma dell’art. 104 cod. nav., ma ove risulti il concorso della colpa della nave rimorchiata il suo diritto al risarcimento dei danni subito deve essere limitato alla metà.
Corte d'Appello di Genova 8 agosto 2016
Massimiliano Musi
2017-01-01
Abstract
Poiché non esiste a Genova l’elenco speciale dei consulenti tecnici previsto dall’art. 599 cod. nav., la nomina del consulente deve essere effettuata ai sensi dell’art. 61 c.p.c. L‘omissione della nomina del consulente tecnico e la conseguente assenza della sua partecipazione alla fase decisoria del processo comportano la nullità della sentenza. Nel caso di urto della nave rimorchiata sussiste la responsabilità del rimorchiatore ove esso non superi la presunzione posta a suo carico dal terzo comma dell’art. 104 cod. nav., ma ove risulti il concorso della colpa della nave rimorchiata il suo diritto al risarcimento dei danni subito deve essere limitato alla metà.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.