La questione oggetto di commento riguarda l'eventualità, sempre più frequente, che un medesimo soggetto possa essere considerato residente, ai fini fiscali, da una pluralità di Stati con tutte le conseguenze che ne derivano. La pronuncia, che fa parte di un gruppo più ampio di sentenze sostanzialmente identiche, affronta, infatti, la questione di un soggetto di nazionalità russa che, iscritto nei registri della popolazione residente del Comune di Milano insieme alla convivente viene considerato dall'A.F. residente in Italia, mentre lo stesso sosteneva di aver mantenuto la residenza in Russia. La soluzione della questione impone l'applicazione della tie breaker rule che la Cassazione ha provveduto ad individuare nell'ambito di quelle enunciate nell'art. 4 del modello di convenzione Ocse, modello utilizzato dallo Stato Italiano e dallo Stato Russo per la predisposizione della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata il 9 aprile 1996. .
La nozione di abitazione permanente quale tie breaker rule nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni
Annalisa Pace
2018-01-01
Abstract
La questione oggetto di commento riguarda l'eventualità, sempre più frequente, che un medesimo soggetto possa essere considerato residente, ai fini fiscali, da una pluralità di Stati con tutte le conseguenze che ne derivano. La pronuncia, che fa parte di un gruppo più ampio di sentenze sostanzialmente identiche, affronta, infatti, la questione di un soggetto di nazionalità russa che, iscritto nei registri della popolazione residente del Comune di Milano insieme alla convivente viene considerato dall'A.F. residente in Italia, mentre lo stesso sosteneva di aver mantenuto la residenza in Russia. La soluzione della questione impone l'applicazione della tie breaker rule che la Cassazione ha provveduto ad individuare nell'ambito di quelle enunciate nell'art. 4 del modello di convenzione Ocse, modello utilizzato dallo Stato Italiano e dallo Stato Russo per la predisposizione della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata il 9 aprile 1996. .I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.