Il contributo prende le mosse da una decisione della Corte costituzionale, la quale conferma e rinsalda un noto orientamento che vuole estesi anche alle Autonomie speciali i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma della Costituzione, posti con la legge dello Stato. Per quanto l’asserzione costituisca un dato più che consolidato nella giurisprudenza costituzionale, essa ripropone la più complessa e delicata questione circa le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni ad autonomia speciale, toccando, in particolare, il rapporto tra prerogative statutarie e poteri legislativi statali in materia di sistema tributario e coordinamento della finanza pubblica. L’A. osserva, in proposito, che così come modellato, il sistema consente al legislatore nazionale di attingere da più e diverse disposizioni costituzionali la propria potestà di coordinamento della finanza pubblica opponibile anche alle Regioni speciali, disancorando l’autonomia finanziaria dalle garanzie statutarie e ferendo – nel suo tratto più caratterizzante – il principio di specialità.

L'autonomia finanziaria delle Regioni speciali tra prerogative statutarie e poteri legislativi statali

M. Michetti
2017-01-01

Abstract

Il contributo prende le mosse da una decisione della Corte costituzionale, la quale conferma e rinsalda un noto orientamento che vuole estesi anche alle Autonomie speciali i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma della Costituzione, posti con la legge dello Stato. Per quanto l’asserzione costituisca un dato più che consolidato nella giurisprudenza costituzionale, essa ripropone la più complessa e delicata questione circa le relazioni finanziarie tra Stato e Regioni ad autonomia speciale, toccando, in particolare, il rapporto tra prerogative statutarie e poteri legislativi statali in materia di sistema tributario e coordinamento della finanza pubblica. L’A. osserva, in proposito, che così come modellato, il sistema consente al legislatore nazionale di attingere da più e diverse disposizioni costituzionali la propria potestà di coordinamento della finanza pubblica opponibile anche alle Regioni speciali, disancorando l’autonomia finanziaria dalle garanzie statutarie e ferendo – nel suo tratto più caratterizzante – il principio di specialità.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/101136
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