Traendo spunto dalle richieste di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, avanzate da alcune Regioni sul finire dell’anno 2017, il saggio si propone di analizzare le principali questioni, procedurali e di merito, sottese alla cd. “clausola di asimmetria” di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., nel contesto di una più ampia indagine che ponga al centro della riflessione il regionalismo italiano nel suo complesso e, più in generale, l’intero sistema Paese. Premesse alcune considerazioni sugli effetti che l’attivazione della predetta clausola potrebbe esplicare all’interno del sistema di autonomia ordinaria disegnato dal Titolo V, il contributo si sofferma sull’analisi della sequenza procedimentale delineata all’art. 116, terzo comma, Cost., mettendone in rilievo alcune problematiche che insistono, più nel dettaglio, sulla natura tecnica o a-tecnica dell’iniziativa regionale; sulle forme della consultazione degli enti locali; sul rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost.; sull’intesa tra lo Stato e la Regione interessata; sulla natura della legge di approvazione da parte delle Camere. Nel merito, lunga e articolata riflessione è invece condotta a proposito della determinazione del “campo materiale” dell’asimmetria, allo scopo di indagare le trasformazioni che potrebbero prodursi nella struttura della competenza legislativa, avuto particolare riguardo sia alle materie di attuale spettanza esclusiva dello Stato, sia alle materie di competenza legislativa concorrente e residuale, neppure trascurando di indagare le possibili conseguenze del regionalismo asimmetrico sulla posizione degli enti locali, percorrendo la strada di un diverso modello amministrativo che restituisca nuova linfa al principio di prossimità. Si comprende allora come gli interrogativi suscitati dalla disposizione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., non possano essere risolti prescindendo da una più esatta valutazione del regionalismo asimmetrico nell’ambito del principio unitario, risultando incontestabile il ruolo dello Stato quale garante dell’equilibrio territoriale; un equilibrio “dinamico” che dovrebbe realizzare il principio di “omogeneità delle condizioni di vita”, con un giusto bilanciamento tra “solidarietà” e “competizione”.

Appunti a margine dell'art. 116, comma 3, della Costituzione

S. Mangiameli
2017-01-01

Abstract

Traendo spunto dalle richieste di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, avanzate da alcune Regioni sul finire dell’anno 2017, il saggio si propone di analizzare le principali questioni, procedurali e di merito, sottese alla cd. “clausola di asimmetria” di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., nel contesto di una più ampia indagine che ponga al centro della riflessione il regionalismo italiano nel suo complesso e, più in generale, l’intero sistema Paese. Premesse alcune considerazioni sugli effetti che l’attivazione della predetta clausola potrebbe esplicare all’interno del sistema di autonomia ordinaria disegnato dal Titolo V, il contributo si sofferma sull’analisi della sequenza procedimentale delineata all’art. 116, terzo comma, Cost., mettendone in rilievo alcune problematiche che insistono, più nel dettaglio, sulla natura tecnica o a-tecnica dell’iniziativa regionale; sulle forme della consultazione degli enti locali; sul rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost.; sull’intesa tra lo Stato e la Regione interessata; sulla natura della legge di approvazione da parte delle Camere. Nel merito, lunga e articolata riflessione è invece condotta a proposito della determinazione del “campo materiale” dell’asimmetria, allo scopo di indagare le trasformazioni che potrebbero prodursi nella struttura della competenza legislativa, avuto particolare riguardo sia alle materie di attuale spettanza esclusiva dello Stato, sia alle materie di competenza legislativa concorrente e residuale, neppure trascurando di indagare le possibili conseguenze del regionalismo asimmetrico sulla posizione degli enti locali, percorrendo la strada di un diverso modello amministrativo che restituisca nuova linfa al principio di prossimità. Si comprende allora come gli interrogativi suscitati dalla disposizione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., non possano essere risolti prescindendo da una più esatta valutazione del regionalismo asimmetrico nell’ambito del principio unitario, risultando incontestabile il ruolo dello Stato quale garante dell’equilibrio territoriale; un equilibrio “dinamico” che dovrebbe realizzare il principio di “omogeneità delle condizioni di vita”, con un giusto bilanciamento tra “solidarietà” e “competizione”.
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