A theology without God is meaningless and useless. This is the con- clusion you come to reading the posthumous work of H. Kelsen. Secular religions cannot be used as ideal instruments to introduce in the legal practice political needs dressed up with the idea of a superior truth. The supporters of secular religion subjugate politics to religion again, replac- ing the legitimacy principle with the authority principle. It is thus reaf- firmed the validity both of the historical criterion and the institutionalistic method in identifying a religious confession, with a link between the cul- tural proposals of H. Kelsen and Santi Romano. The government behaviour in the matter of the access to the Agree- ments is not executable, so the representatives of the secular religions can- not count on the jurisdictional power to censor the refusal of negotiation. To fully interpret the 8th article of the Italian Constitution is absolutely neces- sary discriminate between confession (legal function) and religion (philo- sophical essence).

Una teologia senza Dio è priva di senso e di utilità. È questa la conclu- sione cui si perviene meditando sul saggio postumo di H. Kelsen. Le religioni secolari non possono essere utilizzate come strumenti ideali per introdurre nella prassi giuridica esigenze politiche mascherate con l’idea di una verità superiore. I sostenitori delle religioni secolari sottomettono di nuovo la poli- tica alla religione, sostituendo il principio di legittimità con quello di autorità. Si conferma pertanto la validità sia del criterio storico sia del metodo istitu- zionalistico per identificare una confessione religiosa, con un punto di con- tatto tra le proposte culturali di H. Kelsen e Santi Romano. Il comportamento del governo per l’accesso alle intese non è una condotta giustiziabile, onde i rappresentanti delle religioni secolari non possono investire il potere giurisdi- zionale per censurare il diniego per un tavolo di trattative. Per una completa interpretazione dell’art.8 della Costituzione occorre operare il distinguo tra confessione (funzione giuridica) e religione (essenza filosofica).

Ritorno a Berkley. Per un approccio kelseniano al concetto di confessione religiosa

Luigi Barbieri
2017-01-01

Abstract

A theology without God is meaningless and useless. This is the con- clusion you come to reading the posthumous work of H. Kelsen. Secular religions cannot be used as ideal instruments to introduce in the legal practice political needs dressed up with the idea of a superior truth. The supporters of secular religion subjugate politics to religion again, replac- ing the legitimacy principle with the authority principle. It is thus reaf- firmed the validity both of the historical criterion and the institutionalistic method in identifying a religious confession, with a link between the cul- tural proposals of H. Kelsen and Santi Romano. The government behaviour in the matter of the access to the Agree- ments is not executable, so the representatives of the secular religions can- not count on the jurisdictional power to censor the refusal of negotiation. To fully interpret the 8th article of the Italian Constitution is absolutely neces- sary discriminate between confession (legal function) and religion (philo- sophical essence).
2017
Una teologia senza Dio è priva di senso e di utilità. È questa la conclu- sione cui si perviene meditando sul saggio postumo di H. Kelsen. Le religioni secolari non possono essere utilizzate come strumenti ideali per introdurre nella prassi giuridica esigenze politiche mascherate con l’idea di una verità superiore. I sostenitori delle religioni secolari sottomettono di nuovo la poli- tica alla religione, sostituendo il principio di legittimità con quello di autorità. Si conferma pertanto la validità sia del criterio storico sia del metodo istitu- zionalistico per identificare una confessione religiosa, con un punto di con- tatto tra le proposte culturali di H. Kelsen e Santi Romano. Il comportamento del governo per l’accesso alle intese non è una condotta giustiziabile, onde i rappresentanti delle religioni secolari non possono investire il potere giurisdi- zionale per censurare il diniego per un tavolo di trattative. Per una completa interpretazione dell’art.8 della Costituzione occorre operare il distinguo tra confessione (funzione giuridica) e religione (essenza filosofica).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/99235
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