Nelle fonti troviamo, in materia di operis novi nuntiatio, due testi, di Giavoleno (D. 39.1.23) e di Gaio (D. 4.7.3.3), che appaiono in netto contrasto tra loro. Nonostante, infatti, in entrambi i frammenti sia analizzata la stessa fattispecie, in cui un soggetto, a cui era stata fatta l’operis novi nuntiatio, aveva venduto il fondo e il compratore aveva poi edificato, nel passo di Gaio parrebbe che quest’ultimo non fosse tenuto affatto all’interdetto demolitorio, mentre in quello di Giavoleno risulta invece essere responsabile. La tesi, più risalente e diffusa, mirante ad uniformare le decisioni contenute nei passi di Gaio e Giavoleno, non risulta convincente, così come quella che si tratti di diverse fattispecie. Né è condivisibile l’ipotesi che giustifica il contrasto con la diversità di diritti tra quello Italico e quello provinciale. È verosimile, invece, che sul punto vi fosse ius controversum, e che Gaio, nel riportare la decisione sull’actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta che presupponeva il non poter agire contro il compratore, non l’avesse fatta propria, ma l’avesse riferita semplicemente per completezza d’informazione, pur mostrando un certo scetticismo, come può evincersi dal «quasi» in concomitanza col «dicitur».

Un caso di ius controversum in tema di operis novi nuntiatio

PARENTI, Lucio
2017-01-01

Abstract

Nelle fonti troviamo, in materia di operis novi nuntiatio, due testi, di Giavoleno (D. 39.1.23) e di Gaio (D. 4.7.3.3), che appaiono in netto contrasto tra loro. Nonostante, infatti, in entrambi i frammenti sia analizzata la stessa fattispecie, in cui un soggetto, a cui era stata fatta l’operis novi nuntiatio, aveva venduto il fondo e il compratore aveva poi edificato, nel passo di Gaio parrebbe che quest’ultimo non fosse tenuto affatto all’interdetto demolitorio, mentre in quello di Giavoleno risulta invece essere responsabile. La tesi, più risalente e diffusa, mirante ad uniformare le decisioni contenute nei passi di Gaio e Giavoleno, non risulta convincente, così come quella che si tratti di diverse fattispecie. Né è condivisibile l’ipotesi che giustifica il contrasto con la diversità di diritti tra quello Italico e quello provinciale. È verosimile, invece, che sul punto vi fosse ius controversum, e che Gaio, nel riportare la decisione sull’actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta che presupponeva il non poter agire contro il compratore, non l’avesse fatta propria, ma l’avesse riferita semplicemente per completezza d’informazione, pur mostrando un certo scetticismo, come può evincersi dal «quasi» in concomitanza col «dicitur».
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