Il presente studio intende presentare una sintetica ricognizione dell’approccio delle Commissioni Tecniche di Ricorso dell’UEB verso i “nuovi” trovati brevettabili e, segnatamente, verso una (nuova?) categoria di invenzioni che la giurisprudenza delle Commissioni Tecniche di Ricor- so ha provveduto a delineare, e cioè quella delle cc.dd. “mixed type of claim inventions”. Siffatto nuovo gruppo di trovati si caratterizzerebbe per il riguardare “... inventions having both technical and non-technical features, where “non-technical” relates to matter which, under Art. 52(2) EPC, is not regarded as an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC.” Si tratterebbe, in altre parole, di tutti quei trovati che potrebbero, ad un primo sguardo, apparire come non tutelabili a mezzo di brevetto poiché comprendono al loro interno uno di quegli elementi contenuti nella lista di cui all’art. 52, comma 2, CBE, per i quali la norma contempla un divieto prima facie di brevettabilità. Come noto, il primo subject matter “non tecnico” sul quale le CTR hanno incentrato la propria analisi è stato il software: recte, l’invenzione di software. Negli ultimi decenni, tuttavia, le Com- missioni di Ricorso hanno provveduto ad una puntigliosa opera di sistematizzazione del suddetto indirizzo ed hanno tentato di articolare una disciplina unitaria, da applicare in maniera trasver- sale a tutte le invenzioni catalogabili come “invenzioni a contenuto misto”.

Nuove invenzioni e rapporti tra i diversi requisiti di brevettabilità nella giurisprudenza EPO

AREZZO, Emanuela
2016-01-01

Abstract

Il presente studio intende presentare una sintetica ricognizione dell’approccio delle Commissioni Tecniche di Ricorso dell’UEB verso i “nuovi” trovati brevettabili e, segnatamente, verso una (nuova?) categoria di invenzioni che la giurisprudenza delle Commissioni Tecniche di Ricor- so ha provveduto a delineare, e cioè quella delle cc.dd. “mixed type of claim inventions”. Siffatto nuovo gruppo di trovati si caratterizzerebbe per il riguardare “... inventions having both technical and non-technical features, where “non-technical” relates to matter which, under Art. 52(2) EPC, is not regarded as an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC.” Si tratterebbe, in altre parole, di tutti quei trovati che potrebbero, ad un primo sguardo, apparire come non tutelabili a mezzo di brevetto poiché comprendono al loro interno uno di quegli elementi contenuti nella lista di cui all’art. 52, comma 2, CBE, per i quali la norma contempla un divieto prima facie di brevettabilità. Come noto, il primo subject matter “non tecnico” sul quale le CTR hanno incentrato la propria analisi è stato il software: recte, l’invenzione di software. Negli ultimi decenni, tuttavia, le Com- missioni di Ricorso hanno provveduto ad una puntigliosa opera di sistematizzazione del suddetto indirizzo ed hanno tentato di articolare una disciplina unitaria, da applicare in maniera trasver- sale a tutte le invenzioni catalogabili come “invenzioni a contenuto misto”.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/97507
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