Nell’articolo viene analizzato il particolare caso in cui il pagamento da parte del fideiussore fosse imputato non all’obbligazione di garanzia, bensì a quella principale (“debitoris nomine”). Le testimonianze di tale fattispecie non si riducono a quelle ‘esplicite’ (D. 12.6.47 e D. 46.1.51.1), ma sono costituite anche da D. 46.1.69 e D. 17.1.8.7, mentre sono da escludere D. 17.1.29.6 e D. 46.1.31, che riguarderebbero semplici casi di pagamento del garante fatto in proprio nome. Si è cercato di individuare quale potessero essere le motivazioni alla base della fattispecie. Da D. 12.6.47 si desume che l’ipotesi più frequente fosse quella del fideiussore che pagasse debitoris nomine senza specifico incarico in tal senso, ma avendo avuto, tuttavia, mandato di prestare garanzia. In tal caso, si è ritenuto che, a parte motivi altruistici, il fideiussore sarebbe stato spinto a pagare debitoris nomine nel caso in cui effettuasse il pagamento con sostanze del debitore, il quale gli avesse concesso l’amministrazione dei propri beni: solo in tal modo, infatti, il fideiussore avrebbe potuto liberarsi e, nello stesso tempo, liberare il debitore. Dall’analisi dei passi è emerso, inoltre, come questo pagamento ‘anomalo’, realizzato dal fideiussore come ‘terzo’, fosse equiparato, per certi effetti, al pagamento ‘normale’. Ciò perché la figura del garante era talmente ‘pregnante’, da far rientrare in un regime particolare non solo tale atto, ma anche altre fattispecie, opportunamente individuate.[...]

Sul pagamento del fideiussore «debitoris nomine»

PARENTI, Lucio
2007-01-01

Abstract

Nell’articolo viene analizzato il particolare caso in cui il pagamento da parte del fideiussore fosse imputato non all’obbligazione di garanzia, bensì a quella principale (“debitoris nomine”). Le testimonianze di tale fattispecie non si riducono a quelle ‘esplicite’ (D. 12.6.47 e D. 46.1.51.1), ma sono costituite anche da D. 46.1.69 e D. 17.1.8.7, mentre sono da escludere D. 17.1.29.6 e D. 46.1.31, che riguarderebbero semplici casi di pagamento del garante fatto in proprio nome. Si è cercato di individuare quale potessero essere le motivazioni alla base della fattispecie. Da D. 12.6.47 si desume che l’ipotesi più frequente fosse quella del fideiussore che pagasse debitoris nomine senza specifico incarico in tal senso, ma avendo avuto, tuttavia, mandato di prestare garanzia. In tal caso, si è ritenuto che, a parte motivi altruistici, il fideiussore sarebbe stato spinto a pagare debitoris nomine nel caso in cui effettuasse il pagamento con sostanze del debitore, il quale gli avesse concesso l’amministrazione dei propri beni: solo in tal modo, infatti, il fideiussore avrebbe potuto liberarsi e, nello stesso tempo, liberare il debitore. Dall’analisi dei passi è emerso, inoltre, come questo pagamento ‘anomalo’, realizzato dal fideiussore come ‘terzo’, fosse equiparato, per certi effetti, al pagamento ‘normale’. Ciò perché la figura del garante era talmente ‘pregnante’, da far rientrare in un regime particolare non solo tale atto, ma anche altre fattispecie, opportunamente individuate.[...]
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