Il saggio indaga il rapporto che, negli atti fonte del diritto, lega il testo normativo all’atto che lo produce e considera che, per il tramite della documentazione, il testo vale quale fonte di conoscenza della dichiarazione normativa e della volontà dichiarata dall’autore dell’atto. In quanto produce un testo, ogni atto normativo è per propria natura fonte non soltanto di produzione ma anche di cognizione del diritto, tale duplice valenza potendo venire deliberatamente scissa dall’atto medesimo. La novella normativa produce un diritto da conoscersi per il tramite di un testo anteriore; il testo unico produce un testo per la conoscenza di un diritto anteriore. Sostituendo i testi preesistenti, il redattore del testo unico ripristina la corrispondenza fra volontà legislativa e testo della relativa conoscenza, secondo il rapporto circolare esistente fra disposizione e norma giuridica. Il saggio considera che la prassi del testo unico emanato con atto secondario si spiega con il fatto che oggetto dell’abrogazione sono i testi di conoscenza del diritto vigente e non le relative volizioni normative, assumendo rilievo, per l’abrogazione dei testi anteriori di grado primario, l’inattitudine delle Camere rappresentative ad operare sul piano esclusivo della cognizione del diritto. Conclude che i limiti del testo unico vanno ricercati sul piano della cognizione del diritto sul quale opera l’atto.

TESTO UNICO, NOVELLA NORMATIVA E ATTIVITÀ DI COGNIZIONE DEL DIRITTO OGGETTIVO

BERTOLINI, Francesco Saverio
2016-01-01

Abstract

Il saggio indaga il rapporto che, negli atti fonte del diritto, lega il testo normativo all’atto che lo produce e considera che, per il tramite della documentazione, il testo vale quale fonte di conoscenza della dichiarazione normativa e della volontà dichiarata dall’autore dell’atto. In quanto produce un testo, ogni atto normativo è per propria natura fonte non soltanto di produzione ma anche di cognizione del diritto, tale duplice valenza potendo venire deliberatamente scissa dall’atto medesimo. La novella normativa produce un diritto da conoscersi per il tramite di un testo anteriore; il testo unico produce un testo per la conoscenza di un diritto anteriore. Sostituendo i testi preesistenti, il redattore del testo unico ripristina la corrispondenza fra volontà legislativa e testo della relativa conoscenza, secondo il rapporto circolare esistente fra disposizione e norma giuridica. Il saggio considera che la prassi del testo unico emanato con atto secondario si spiega con il fatto che oggetto dell’abrogazione sono i testi di conoscenza del diritto vigente e non le relative volizioni normative, assumendo rilievo, per l’abrogazione dei testi anteriori di grado primario, l’inattitudine delle Camere rappresentative ad operare sul piano esclusivo della cognizione del diritto. Conclude che i limiti del testo unico vanno ricercati sul piano della cognizione del diritto sul quale opera l’atto.
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