L’art. 169-bis l.f. consente al debitore di sciogliersi dai contratti pendenti sin dal momento della presentazione della domanda di concordato preventivo . La medesima disposizione impedisce inoltre alla controparte di sciogliersi dal rapporto nonostante si sia verificato un significativo deterioramento delle condizioni economiche della propria controparte contrattuale. Il saggio si propone di analizzare gli effetti applicativi della norma sui contratti bancari di anticipazione del credito: anticipazioni bancarie; sconto; castelletto fido e smobilizzo crediti; sconto di cambiale tratta; anticipazioni bancarie su crediti salvo buon fine.
Le anticipazioni bancarie nel concordato con continuità aziendale
GIORDANO, Domenico
2016-01-01
Abstract
L’art. 169-bis l.f. consente al debitore di sciogliersi dai contratti pendenti sin dal momento della presentazione della domanda di concordato preventivo . La medesima disposizione impedisce inoltre alla controparte di sciogliersi dal rapporto nonostante si sia verificato un significativo deterioramento delle condizioni economiche della propria controparte contrattuale. Il saggio si propone di analizzare gli effetti applicativi della norma sui contratti bancari di anticipazione del credito: anticipazioni bancarie; sconto; castelletto fido e smobilizzo crediti; sconto di cambiale tratta; anticipazioni bancarie su crediti salvo buon fine.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.