La disciplina dei contratti del turismo organizzato detta norme puntuali in tema di modifica delle condizioni contrattuali, che tuttavia mostrano una serie di aspetti problematici legati alla rappresentazione della volontà del turista, nonché alla valenza da attribuire ad un suo eventuale comportamento omissivo. Con riferimento alle modifiche precedenti alla partenza, ove si dispone che il turista debba accettare la proposta o recedere dal contratto entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell’organizzatore, la dottrina ritiene che, per esigenza di certezza del rapporto, in caso di mancata comunicazione da parte del turista la proposta di modifica si considera accettata. Tale conclusione va rimeditata alla luce sia dell’applicazione di principi generali relativi al fenomeno manifestativo della volontà, sia della direzione protezionistica della normativa, che portano a ritenere che si possa attribuire valenza adesiva al silenzio solo in caso di modifiche migliorative per il turista. Nell’ipotesi di modificazioni successive alla partenza, il profilo del comportamento omissivo perde consistenza, poiché il turista deve necessariamente usufruire della soluzione alternativa, accettandola, ovvero opporre un rifiuto. Tuttavia, anche tali disposizioni implicano una manifestazione di volontà e confermano l’idea che, a fronte di modifiche essenziali delle condizioni contrattuali, non si possa privilegiare l’ipotesi dell’accettazione, occorrendo comunque una valutazione delle circostanze oppure una espressione esterna a cui conferire valore adesivo in ordine al nuovo contenuto del programma negoziale ovvero alla scelta del rimedio.

Modifica delle condizioni contrattuali e silenzio del turista

AMBROSINI, Lorena
2015-01-01

Abstract

La disciplina dei contratti del turismo organizzato detta norme puntuali in tema di modifica delle condizioni contrattuali, che tuttavia mostrano una serie di aspetti problematici legati alla rappresentazione della volontà del turista, nonché alla valenza da attribuire ad un suo eventuale comportamento omissivo. Con riferimento alle modifiche precedenti alla partenza, ove si dispone che il turista debba accettare la proposta o recedere dal contratto entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell’organizzatore, la dottrina ritiene che, per esigenza di certezza del rapporto, in caso di mancata comunicazione da parte del turista la proposta di modifica si considera accettata. Tale conclusione va rimeditata alla luce sia dell’applicazione di principi generali relativi al fenomeno manifestativo della volontà, sia della direzione protezionistica della normativa, che portano a ritenere che si possa attribuire valenza adesiva al silenzio solo in caso di modifiche migliorative per il turista. Nell’ipotesi di modificazioni successive alla partenza, il profilo del comportamento omissivo perde consistenza, poiché il turista deve necessariamente usufruire della soluzione alternativa, accettandola, ovvero opporre un rifiuto. Tuttavia, anche tali disposizioni implicano una manifestazione di volontà e confermano l’idea che, a fronte di modifiche essenziali delle condizioni contrattuali, non si possa privilegiare l’ipotesi dell’accettazione, occorrendo comunque una valutazione delle circostanze oppure una espressione esterna a cui conferire valore adesivo in ordine al nuovo contenuto del programma negoziale ovvero alla scelta del rimedio.
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