Il lavoro parte dall’osservazione che, oltre al sistema di tutela debitoria rappresentato – in particolare – dalla disciplina sull’usura, il nostro ordinamento conosce numerose ipotesi di tutela del creditore pecuniario. La ratio di tale ultima normativa va ricercata nella ben nota funzione di deterrenza all’inadempimento (presente in altri istituti e tipico della clausola penale) che recentemente ha altresì ispirato la previsione legislativa secondo cui, dal momento in cui è promossa domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (commi 4 e 5 dell’art. 1284 c.c.). Il riconoscimento della contemporanea presenza di due “sistemi” di tutela - uno indirizzato al debitore e l’altro al creditore - pone il problema del loro coordinamento, evitando l’idea di un legislatore “schizofrenico”, che per un verso vieta l’usura mentre per altra via prevede l’applicazione di interessi legali di mora che sono molto vicini alla soglia e che, in alcuni momenti, sarebbero perfino in grado di superarla. Nella ricerca di un equilibrio che assicuri la soddisfazione di tutte le istanze coinvolte, può sostenersi che le nuove previsioni contenute nell’art. 1284 c.c. disegnino il limite di liceità per gli interessi connessi al ritardo, ossia il confine legislativo al di sotto del quale nessun interesse può essere ritenuto usurario, con l’ulteriore precisazione che tale limite potrebbe assumere valenza anche al di fuori del contenzioso consentendo di operare la riduzione degli interessi moratori usurari.

Usura bancaria e tutela del creditore

AMBROSINI, Lorena
2015-01-01

Abstract

Il lavoro parte dall’osservazione che, oltre al sistema di tutela debitoria rappresentato – in particolare – dalla disciplina sull’usura, il nostro ordinamento conosce numerose ipotesi di tutela del creditore pecuniario. La ratio di tale ultima normativa va ricercata nella ben nota funzione di deterrenza all’inadempimento (presente in altri istituti e tipico della clausola penale) che recentemente ha altresì ispirato la previsione legislativa secondo cui, dal momento in cui è promossa domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (commi 4 e 5 dell’art. 1284 c.c.). Il riconoscimento della contemporanea presenza di due “sistemi” di tutela - uno indirizzato al debitore e l’altro al creditore - pone il problema del loro coordinamento, evitando l’idea di un legislatore “schizofrenico”, che per un verso vieta l’usura mentre per altra via prevede l’applicazione di interessi legali di mora che sono molto vicini alla soglia e che, in alcuni momenti, sarebbero perfino in grado di superarla. Nella ricerca di un equilibrio che assicuri la soddisfazione di tutte le istanze coinvolte, può sostenersi che le nuove previsioni contenute nell’art. 1284 c.c. disegnino il limite di liceità per gli interessi connessi al ritardo, ossia il confine legislativo al di sotto del quale nessun interesse può essere ritenuto usurario, con l’ulteriore precisazione che tale limite potrebbe assumere valenza anche al di fuori del contenzioso consentendo di operare la riduzione degli interessi moratori usurari.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/91488
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