Il contributo analizza alcuni passi che sembrano contenere decisioni contrastanti riguardo alla legittimazione attiva all’actio furti, tra dominus e colonus, in caso di furto di frutti di un fondo. La loro divergenza, tuttavia, è solo apparente, perché in realtà risulta basata sulla diversità delle fattispecie esaminate. Mentre in D. 47.2.26.1, infatti, viene attribuita l’actio furti al colonus per i frutti pendenti, perché si teneva in debita considerazione la circostanza che egli sarebbe divenuto dominus con la semplice perceptio, la doppia legittimazione dominus-colonus che troviamo in D. 47.2.83(82).1 (= P.S. 2.31.30) trova la sua giustificazione nel fatto che il dominus faceva valere il suo diritto ipotecario – la cui costituzione era considerata effetto naturale della locazione di un fondo al colono – sui frutti; con la conseguenza che, in questo secondo testo, i frutti della fattispecie erano verosimilmente solo quelli percepti. In D. 47.2.51.8, viene attribuita invece l’actio furti al dominus, perché si trattava di un furto non dei frutti, ma della terra comprensiva dei frutti.
Notazioni sulla legittimazione attiva all’actio furti per i frutti del fondo dato in locazione al colono
PARENTI, Lucio
2015-01-01
Abstract
Il contributo analizza alcuni passi che sembrano contenere decisioni contrastanti riguardo alla legittimazione attiva all’actio furti, tra dominus e colonus, in caso di furto di frutti di un fondo. La loro divergenza, tuttavia, è solo apparente, perché in realtà risulta basata sulla diversità delle fattispecie esaminate. Mentre in D. 47.2.26.1, infatti, viene attribuita l’actio furti al colonus per i frutti pendenti, perché si teneva in debita considerazione la circostanza che egli sarebbe divenuto dominus con la semplice perceptio, la doppia legittimazione dominus-colonus che troviamo in D. 47.2.83(82).1 (= P.S. 2.31.30) trova la sua giustificazione nel fatto che il dominus faceva valere il suo diritto ipotecario – la cui costituzione era considerata effetto naturale della locazione di un fondo al colono – sui frutti; con la conseguenza che, in questo secondo testo, i frutti della fattispecie erano verosimilmente solo quelli percepti. In D. 47.2.51.8, viene attribuita invece l’actio furti al dominus, perché si trattava di un furto non dei frutti, ma della terra comprensiva dei frutti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.