L'INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La disciplina della invalidità nei tre modelli di amministrazione. T 3. La legittimazione all'impugnativa come esplicazione del controllo sulla gestione. - 4. La «non conformità» della deliberazione consiliare come vizio autonomo e onnicomprensivo. - 4.1. Impugnabilità della deliberazione dell'amministratore unico. - 5. La legittimazione degli amministratori e dei sindaci. - 6. La legittimazione ad impugnare dei soci. - 6.1. Mancata legittima¬zione dei portatori di strumenti finanziari diversi dalle azioni. - 6.2. La domanda risarcitoria. - 6.3. Le delibere consiliari lesive dei diritti dei soci. -7.11 termine per impugnare. - 8. La procedura di impugnazione. * ** 1. Nel sistema anteriore del Codice civile era prevista come unica causa di impugnazione delle delibere consiliari l'ipotesi di conflitto d'interessi tra amministratore e società (art. 2391 ce, vecchio stile). Non era invece contemplata una disciplina generale sulle invalidità delle delibere consiliari. Ne discendeva una articolata diversità di posizioni teoriche e giurisprudenziali in tema di generale impugnabilità: da un lato si soste¬neva che, a parte il vizio per conflitto d'interessi, le delibere consiliari non fossero impugnabili; da altro lato, si propugnava l'impugnabilità, anche da parte del socio in caso di deliberazione lesiva dei diritti del socio stesso, salvo poi dedurre il regime dei vizi dalla disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari, più in generale da quella dei contratti, o - per altra via - in applicazione analogica della normativa speciale in materia di conflitti di interessi. A ciò si aggiungeva (e ancora oggi, ovviamente) la considerazione che la delibera consiliare presuppone normalmente un atto esterno, è destinata cioè a costituire da presupposto per un atto verso i terzi; da qui la possibilità di far valere, in sede di impugnativa dell'atto finale, il vizio della delibera a monte *. * Dedicato alla memoria di Berardino Libonati. ** È pubblicato anche nel volume collettaneo diretto da M. Vietti, La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma, Milano, 2013.
L'invalidità delle deliberazioni dell'organo amministrativo
BRANCADORO, Gianluca
2015-01-01
Abstract
L'INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La disciplina della invalidità nei tre modelli di amministrazione. T 3. La legittimazione all'impugnativa come esplicazione del controllo sulla gestione. - 4. La «non conformità» della deliberazione consiliare come vizio autonomo e onnicomprensivo. - 4.1. Impugnabilità della deliberazione dell'amministratore unico. - 5. La legittimazione degli amministratori e dei sindaci. - 6. La legittimazione ad impugnare dei soci. - 6.1. Mancata legittima¬zione dei portatori di strumenti finanziari diversi dalle azioni. - 6.2. La domanda risarcitoria. - 6.3. Le delibere consiliari lesive dei diritti dei soci. -7.11 termine per impugnare. - 8. La procedura di impugnazione. * ** 1. Nel sistema anteriore del Codice civile era prevista come unica causa di impugnazione delle delibere consiliari l'ipotesi di conflitto d'interessi tra amministratore e società (art. 2391 ce, vecchio stile). Non era invece contemplata una disciplina generale sulle invalidità delle delibere consiliari. Ne discendeva una articolata diversità di posizioni teoriche e giurisprudenziali in tema di generale impugnabilità: da un lato si soste¬neva che, a parte il vizio per conflitto d'interessi, le delibere consiliari non fossero impugnabili; da altro lato, si propugnava l'impugnabilità, anche da parte del socio in caso di deliberazione lesiva dei diritti del socio stesso, salvo poi dedurre il regime dei vizi dalla disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari, più in generale da quella dei contratti, o - per altra via - in applicazione analogica della normativa speciale in materia di conflitti di interessi. A ciò si aggiungeva (e ancora oggi, ovviamente) la considerazione che la delibera consiliare presuppone normalmente un atto esterno, è destinata cioè a costituire da presupposto per un atto verso i terzi; da qui la possibilità di far valere, in sede di impugnativa dell'atto finale, il vizio della delibera a monte *. * Dedicato alla memoria di Berardino Libonati. ** È pubblicato anche nel volume collettaneo diretto da M. Vietti, La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma, Milano, 2013.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.