Con la sentenza annotata, la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sul ricorso presentato da Ielo contro l'Italia per violazione dell'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte condanna l'Italia per violazione dell'art. 6.1 in relazione all'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare. Vengono richiamati, da un lato, l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale italiana in merito all'applicabilità dell'art. 68, c. 1 Cost., e dall'altro la giurisprudenza della Corte europea, sotto il profilo del rapporto tra garanzia della libertà di espressione dei membri del Parlamento ed adeguatezza degli strumenti di difesa in sede giudiziaria per il singolo che si ritenesse leso da affermazioni rese dal titolare di un mandato politico-parlamentare. Nel caso in esame, la Corte ribadisce come la mancanza di un nesso evidente tra le opinioni manifestate e l'esercizio di funzioni istituzionali abbia imposto una interpretazione restrittiva del nesso di proporzionalità tra lo scopo perseguito ed i mezzi impiegati. [...]

Una nuova sentenza in materia di insidacabilità parlamentare e diritto di azione in giudizio. Corte europea v. giudice costituzionale: incentivo ad un ripensamento della materia a livello normativo?

SCIANNELLA, Lucia Giuditta
2006-01-01

Abstract

Con la sentenza annotata, la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sul ricorso presentato da Ielo contro l'Italia per violazione dell'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte condanna l'Italia per violazione dell'art. 6.1 in relazione all'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare. Vengono richiamati, da un lato, l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale italiana in merito all'applicabilità dell'art. 68, c. 1 Cost., e dall'altro la giurisprudenza della Corte europea, sotto il profilo del rapporto tra garanzia della libertà di espressione dei membri del Parlamento ed adeguatezza degli strumenti di difesa in sede giudiziaria per il singolo che si ritenesse leso da affermazioni rese dal titolare di un mandato politico-parlamentare. Nel caso in esame, la Corte ribadisce come la mancanza di un nesso evidente tra le opinioni manifestate e l'esercizio di funzioni istituzionali abbia imposto una interpretazione restrittiva del nesso di proporzionalità tra lo scopo perseguito ed i mezzi impiegati. [...]
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