Nei contratti del turismo organizzato la causa concreta viene integrata dalla finalità turistica, con la conseguenza che se quest’ultima non può realizzarsi si verifica l’impossibilità della prestazione idonea a condurre all’estinzione dell’obbligazione. Quando la mancata realizzazione dell’interesse vacanziero non è imputabile ad alcuna delle parti si pone un problema di distribuzione del rischio derivante dall’impossibilità, la cui attribuzione appare particolarmente controversa se gli eventi sono riferibili alla sfera “soggettiva” del creditore (ad esempio, malattia o morte del turista). L’attuale orientamento della giurisprudenza sembra indirizzato a ritenere che il rischio ricada sempre sull’organizzatore, per cui il turista non sarebbe tenuto ad alcuna corresponsione; la soluzione, tuttavia, non è pacifica, poiché altre opinioni sottolineano come non possa addossarsi al medesimo organizzatore il peso di qualunque evento sopravvenuto. Nella ricerca di un criterio intermedio si suggerisce l’applicazione analogica di norme in tema di appalto o di impedimento del viaggiatore nel trasporto marittimo, ma la loro aderenza appare dubbia, così come non soddisfano le soluzioni giurisprudenziali volte a riconoscere il ristoro delle “spese” sostenute dall’organizzatore senza tuttavia individuarne il fondamento giuridico; ulteriori appigli vengono ricercati nelle disposizioni che regolano la risoluzione del contratto in caso di impossibilità parziale della prestazione, ma l’ipotesi sembra difficilmente sostenibile laddove l’interesse del creditore-turista non può realizzarsi neppure parzialmente. La soluzione può essere individuata nella rilettura delle norme che regolano gli obblighi restitutori in caso di impossibilità della prestazione: ritenendo che l’azione di ripetizione d’indebito sia un rimedio giuridico completo, esperibile anche in caso di obbligazioni di fare, sarebbe riconoscibile all’organizzatore un indennizzo commisurato alle prestazioni svolte fino al momento dell’evento che causa l’impossibilità. In tale ottica si prospetta possibile anche regolamentare pattiziamente la distribuzione del rischio mediante clausole che avrebbero la funzione di allocare e liquidare convenzionalmente le conseguenze dell’impossibilità; tali accordi, integrando un’attività tesa al riequilibrio, si ritengono leciti se non contengono alcuna forme di locupletazione che, qualora sussistente, autorizzerebbe l’intervento giudiziale di riduzione.

FINALITÀ TURISTICA E ALLOCAZIONE DEL RISCHIO DI IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE

AMBROSINI, Lorena
2014-01-01

Abstract

Nei contratti del turismo organizzato la causa concreta viene integrata dalla finalità turistica, con la conseguenza che se quest’ultima non può realizzarsi si verifica l’impossibilità della prestazione idonea a condurre all’estinzione dell’obbligazione. Quando la mancata realizzazione dell’interesse vacanziero non è imputabile ad alcuna delle parti si pone un problema di distribuzione del rischio derivante dall’impossibilità, la cui attribuzione appare particolarmente controversa se gli eventi sono riferibili alla sfera “soggettiva” del creditore (ad esempio, malattia o morte del turista). L’attuale orientamento della giurisprudenza sembra indirizzato a ritenere che il rischio ricada sempre sull’organizzatore, per cui il turista non sarebbe tenuto ad alcuna corresponsione; la soluzione, tuttavia, non è pacifica, poiché altre opinioni sottolineano come non possa addossarsi al medesimo organizzatore il peso di qualunque evento sopravvenuto. Nella ricerca di un criterio intermedio si suggerisce l’applicazione analogica di norme in tema di appalto o di impedimento del viaggiatore nel trasporto marittimo, ma la loro aderenza appare dubbia, così come non soddisfano le soluzioni giurisprudenziali volte a riconoscere il ristoro delle “spese” sostenute dall’organizzatore senza tuttavia individuarne il fondamento giuridico; ulteriori appigli vengono ricercati nelle disposizioni che regolano la risoluzione del contratto in caso di impossibilità parziale della prestazione, ma l’ipotesi sembra difficilmente sostenibile laddove l’interesse del creditore-turista non può realizzarsi neppure parzialmente. La soluzione può essere individuata nella rilettura delle norme che regolano gli obblighi restitutori in caso di impossibilità della prestazione: ritenendo che l’azione di ripetizione d’indebito sia un rimedio giuridico completo, esperibile anche in caso di obbligazioni di fare, sarebbe riconoscibile all’organizzatore un indennizzo commisurato alle prestazioni svolte fino al momento dell’evento che causa l’impossibilità. In tale ottica si prospetta possibile anche regolamentare pattiziamente la distribuzione del rischio mediante clausole che avrebbero la funzione di allocare e liquidare convenzionalmente le conseguenze dell’impossibilità; tali accordi, integrando un’attività tesa al riequilibrio, si ritengono leciti se non contengono alcuna forme di locupletazione che, qualora sussistente, autorizzerebbe l’intervento giudiziale di riduzione.
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