La disciplina dei contratti del turismo organizzato contiene numerosi riferimenti al recesso del turista, regolamentando ipotesi molto differenti sotto il profilo funzionale. Il potere di sciogliersi dal vincolo previsto dall’art. 36, lett. d), c. turismo, e connesso al versamento di un importo all’atto della prenotazione, deve correttamente qualificarsi – nonostante il diverso dettato normativo – quale caparra penitenziale, con funzione di prezzo del recesso; tale inquadramento permette di sciogliere numerosi dubbi interpretativi legati alla validità di clausole che prevedano il versamento non ripetibile di somme via via crescenti con l’approssimarsi della partenza, che vengono ritenute lecite purché si limitino a coprire le spese, il lavoro eseguito ed il mancato guadagno dell’organizzatore, oneri che sono previsti in altri casi di recesso penitenziale. Nel caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione, che può essere integrata anche dall’impossibilità di usufruire della prestazione da parte del turista, non vi sono invece spazi per il recesso oneroso; si ritengono tuttavia possibili determinazioni pattizie volte alla allocazione convenzionale del rischio, al di fuori di qualunque logica risarcitoria o indennitaria. Ulteriori problemi interpretativi sorgono dagli artt. 40, 41 e 42 c. turismo, ove si assiste alla commistione fra ipotesi di inadempimento dell’organizzatore e fattispecie riconducibili a cause non imputabili, per cui il recesso del turista sarà strumento di reazione generale alle sopravvenienze, a prescindere dal profilo dell’imputabilità.

Il recesso del turista

AMBROSINI, Lorena
2014-01-01

Abstract

La disciplina dei contratti del turismo organizzato contiene numerosi riferimenti al recesso del turista, regolamentando ipotesi molto differenti sotto il profilo funzionale. Il potere di sciogliersi dal vincolo previsto dall’art. 36, lett. d), c. turismo, e connesso al versamento di un importo all’atto della prenotazione, deve correttamente qualificarsi – nonostante il diverso dettato normativo – quale caparra penitenziale, con funzione di prezzo del recesso; tale inquadramento permette di sciogliere numerosi dubbi interpretativi legati alla validità di clausole che prevedano il versamento non ripetibile di somme via via crescenti con l’approssimarsi della partenza, che vengono ritenute lecite purché si limitino a coprire le spese, il lavoro eseguito ed il mancato guadagno dell’organizzatore, oneri che sono previsti in altri casi di recesso penitenziale. Nel caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione, che può essere integrata anche dall’impossibilità di usufruire della prestazione da parte del turista, non vi sono invece spazi per il recesso oneroso; si ritengono tuttavia possibili determinazioni pattizie volte alla allocazione convenzionale del rischio, al di fuori di qualunque logica risarcitoria o indennitaria. Ulteriori problemi interpretativi sorgono dagli artt. 40, 41 e 42 c. turismo, ove si assiste alla commistione fra ipotesi di inadempimento dell’organizzatore e fattispecie riconducibili a cause non imputabili, per cui il recesso del turista sarà strumento di reazione generale alle sopravvenienze, a prescindere dal profilo dell’imputabilità.
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