Si è inteso esaminare la natura processuale o sostanziale dell’art. 21 octies, comma secondo, l. n. 241/1990, al fine di evidenziarne le diversità, sia sotto il profilo della conformità ai principi costituzionali dell’attività della p. a. e del processo amministrativo, sia in ordine alla tutela del cittadino verso la p. a..La qualificazione sostanziale della disposizione, pur essendo, nel suo articolato costrutto, complessivamente aderente ai principi del diritto amministrativo, non consente nelle ipotesi previste dall’art. 21 octies, comma secondo, l. n. 241/1990, il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, né l’applicabilità della responsabilità c. d. da “contatto” amministrativo o precontrattuale per lesione dell’interesse procedimentale, stante la legittimità del provvedimento amministrativo.La tesi processuale, sebbene presenti evidenti aspetti di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. e delle incongruenze in tema di invalidità del provvedimento amministrativo, esclude, alla stregua della concezione sostanziale, la tutela risarcitoria dell’interesse legittimo, nonostante l’illegittimità del provvedimento, per la mancanza della lesione al bene della vita, ma apre la strada al risarcimento del danno da “contatto” amministrativo per lesione dell’interesse procedimentale, indipendentemente dal preventivo annullamento (o dichiarazione di illegittimità) dell’atto amministrativo.L’affermazione dell’una o dell’altra tesi, dunque, assume particolare rilievo in relazione al risarcimento del danno per lesione dell’interesse procedimentale del cittadino che sembra costituire l’unica forma di tutela ammissibile nei casi previsti dall’art. 21 octies, comma secondo, l. n. 241/1990.Viceversa, il valore processuale o sostanziale della norma de qua, risulta ininfluente sulla tutela di annullamento, preclusa per espressa previsione normativa quando l’osservanza di norme formali o procedimentali non avrebbe modificato il contenuto della decisione adottata, nonché sulla tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi, parimenti inammissibile per la mancanza del danno ingiusto e ciò a prescindere dal limite della pregiudizialità amministrativa.[...]

Natura sostanziale o processuale del divieto di annullamento per vizi formali o procedimentali

FABRI, Alessandra
2008-01-01

Abstract

Si è inteso esaminare la natura processuale o sostanziale dell’art. 21 octies, comma secondo, l. n. 241/1990, al fine di evidenziarne le diversità, sia sotto il profilo della conformità ai principi costituzionali dell’attività della p. a. e del processo amministrativo, sia in ordine alla tutela del cittadino verso la p. a..La qualificazione sostanziale della disposizione, pur essendo, nel suo articolato costrutto, complessivamente aderente ai principi del diritto amministrativo, non consente nelle ipotesi previste dall’art. 21 octies, comma secondo, l. n. 241/1990, il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, né l’applicabilità della responsabilità c. d. da “contatto” amministrativo o precontrattuale per lesione dell’interesse procedimentale, stante la legittimità del provvedimento amministrativo.La tesi processuale, sebbene presenti evidenti aspetti di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. e delle incongruenze in tema di invalidità del provvedimento amministrativo, esclude, alla stregua della concezione sostanziale, la tutela risarcitoria dell’interesse legittimo, nonostante l’illegittimità del provvedimento, per la mancanza della lesione al bene della vita, ma apre la strada al risarcimento del danno da “contatto” amministrativo per lesione dell’interesse procedimentale, indipendentemente dal preventivo annullamento (o dichiarazione di illegittimità) dell’atto amministrativo.L’affermazione dell’una o dell’altra tesi, dunque, assume particolare rilievo in relazione al risarcimento del danno per lesione dell’interesse procedimentale del cittadino che sembra costituire l’unica forma di tutela ammissibile nei casi previsti dall’art. 21 octies, comma secondo, l. n. 241/1990.Viceversa, il valore processuale o sostanziale della norma de qua, risulta ininfluente sulla tutela di annullamento, preclusa per espressa previsione normativa quando l’osservanza di norme formali o procedimentali non avrebbe modificato il contenuto della decisione adottata, nonché sulla tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi, parimenti inammissibile per la mancanza del danno ingiusto e ciò a prescindere dal limite della pregiudizialità amministrativa.[...]
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