Lo scritto analizza la decisione di Ulpiano presente in D. 47.2.48.4, in cui è riconosciuta l’actio furti al fullo ladro, cercandone di individuarne la ratio. In particolare, il fondamento dell’azione del fullo viene rinvenuto in una ‘causa honesta’, e cioè nel precedente rapporto instaurato con il dominus, mentre il mancato riconoscimento dell’azione al comodatario trova la sua giustificazione nel fatto che egli non deteneva la cosa per volontà del dominus; inoltre, la diversa soluzione presente in D. 47.2.14.8 e D. 4.9.4 pr., in cui viene negata l’actio furti al detentore/ladro, trova spiegazione nel fatto che in D. 47.2.48.4, a differenza degli altri due passi, si fa riferimento ad un furtum usus; con la conseguenza che, in questo caso, il fullo avrebbe mantenuto un valido interesse per la legittimazione attiva all’actio furti.
Riflessioni su una decisione di Ulpiano riguardante l'actio furti a favore del fullo ladro: D. 47.2.48.4 (Ulp. 42 ad Sab.)
PARENTI, Lucio
2014-01-01
Abstract
Lo scritto analizza la decisione di Ulpiano presente in D. 47.2.48.4, in cui è riconosciuta l’actio furti al fullo ladro, cercandone di individuarne la ratio. In particolare, il fondamento dell’azione del fullo viene rinvenuto in una ‘causa honesta’, e cioè nel precedente rapporto instaurato con il dominus, mentre il mancato riconoscimento dell’azione al comodatario trova la sua giustificazione nel fatto che egli non deteneva la cosa per volontà del dominus; inoltre, la diversa soluzione presente in D. 47.2.14.8 e D. 4.9.4 pr., in cui viene negata l’actio furti al detentore/ladro, trova spiegazione nel fatto che in D. 47.2.48.4, a differenza degli altri due passi, si fa riferimento ad un furtum usus; con la conseguenza che, in questo caso, il fullo avrebbe mantenuto un valido interesse per la legittimazione attiva all’actio furti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.