La sentenza annotata riguarda l'interpretazione delle norme in materia di tutela della denominazione dei prodotti lattiero-caseari ed, in particolare, la denominazione "formaggio" per designare un prodotto dietetico le cui componenti sono state opportunamente modificate a fini nutrizionali. La Corte afferma che il termine "formaggio" usato nel reg. CEE 1898/87, individua con precisione prodotti "derivati esclusivamente dal latte" e non anche prodotti che abbiano subito, in sede di lavorazione, modifiche sostanziali nelle loro componenti. L'A. evidenzia come la Corte risolva la questione mediante la rigida applicazione del principio di tutela del consumatore, perseguibile, nel caso in esame, attraverso una rigorosa corrispondenza della denominazione alla composizione organica del prodotto.[...]
Nomina non sunt flatus vocis: il «formaggio dietetico» e la tutela del consumatore
SCIANNELLA, Lucia Giuditta
2000-01-01
Abstract
La sentenza annotata riguarda l'interpretazione delle norme in materia di tutela della denominazione dei prodotti lattiero-caseari ed, in particolare, la denominazione "formaggio" per designare un prodotto dietetico le cui componenti sono state opportunamente modificate a fini nutrizionali. La Corte afferma che il termine "formaggio" usato nel reg. CEE 1898/87, individua con precisione prodotti "derivati esclusivamente dal latte" e non anche prodotti che abbiano subito, in sede di lavorazione, modifiche sostanziali nelle loro componenti. L'A. evidenzia come la Corte risolva la questione mediante la rigida applicazione del principio di tutela del consumatore, perseguibile, nel caso in esame, attraverso una rigorosa corrispondenza della denominazione alla composizione organica del prodotto.[...]I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.