La querelle relativa alla tutela del software e, in particolar modo, la questione riguardo la possibile brevettabilità delle c.d. invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico è tra le più complesse e -- perlomeno ufficialmente -- ancora irrisolte in Europa. All’indomani della caduta della Proposta di Direttiva sulle computer implemented inventions (CIIs), gli organi comunitari sembrano avere archiviato, almeno per il momento, la questione dell’armonizzazione della disciplina brevettuale nel campo delle invenzioni di software, ripassando, per così dire, alle Commissioni di Ricorso dell’Ufficio Europeo Brevetti di Monaco il difficile compito di dettare delle linee guida in un settore le cui complessità tecniche rendono assai complesso il dipanarsi della matassa. Come noto, sin dalla fine degli anni ottanta, con le prime decisioni in materia di invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico, la giurisprudenza delle suddette Commissioni, che pur non ha ovviamente alcun valore vincolante per gli Stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, ha esercitato un ruolo di guida molto influente; tanto che anche la già menzionata Proposta di Direttiva prese spunto proprio dai principi cardine espressi da tale orientamento giurisprudenziale. Se, tuttavia, già in quel primo filone di casi vi erano state delle decisioni che avevano prestato il fianco ad aspre critiche, sembrando discostarsi dai principi generalmente codificati dalle Commissioni , oggi più che mai il lettore potrebbe trovarsi disorientato di fronte ad un secondo filone di decisioni che pare sconsacrare, punto per punto, la complessa architettura di principi elaborati sin dalla decisione Vicom per giungere alle decisioni gemelle Ibm/Computer program product I e II. Preme notare, peraltro, come le decisioni che ci si appresta a commentare, pur avendo ad oggetto solamente invenzioni di software ovvero di e-business methods, sono destinate ad avere un profondo impatto su tutto il diritto brevettuale, andando a modificare profondamente la stessa idea di invenzione brevettabile.
Nuove prospettive europee in materia di brevettabilità delle invenzioni di software
AREZZO, Emanuela
2009-01-01
Abstract
La querelle relativa alla tutela del software e, in particolar modo, la questione riguardo la possibile brevettabilità delle c.d. invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico è tra le più complesse e -- perlomeno ufficialmente -- ancora irrisolte in Europa. All’indomani della caduta della Proposta di Direttiva sulle computer implemented inventions (CIIs), gli organi comunitari sembrano avere archiviato, almeno per il momento, la questione dell’armonizzazione della disciplina brevettuale nel campo delle invenzioni di software, ripassando, per così dire, alle Commissioni di Ricorso dell’Ufficio Europeo Brevetti di Monaco il difficile compito di dettare delle linee guida in un settore le cui complessità tecniche rendono assai complesso il dipanarsi della matassa. Come noto, sin dalla fine degli anni ottanta, con le prime decisioni in materia di invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico, la giurisprudenza delle suddette Commissioni, che pur non ha ovviamente alcun valore vincolante per gli Stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, ha esercitato un ruolo di guida molto influente; tanto che anche la già menzionata Proposta di Direttiva prese spunto proprio dai principi cardine espressi da tale orientamento giurisprudenziale. Se, tuttavia, già in quel primo filone di casi vi erano state delle decisioni che avevano prestato il fianco ad aspre critiche, sembrando discostarsi dai principi generalmente codificati dalle Commissioni , oggi più che mai il lettore potrebbe trovarsi disorientato di fronte ad un secondo filone di decisioni che pare sconsacrare, punto per punto, la complessa architettura di principi elaborati sin dalla decisione Vicom per giungere alle decisioni gemelle Ibm/Computer program product I e II. Preme notare, peraltro, come le decisioni che ci si appresta a commentare, pur avendo ad oggetto solamente invenzioni di software ovvero di e-business methods, sono destinate ad avere un profondo impatto su tutto il diritto brevettuale, andando a modificare profondamente la stessa idea di invenzione brevettabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.