Le fonti testimoniano come l’exercitio navis potesse essere svolta non solo da un sui iuris, ma anche da un sottoposto, segnatamente da uno schiavo. Si discute, però, se questa attività marittima del servus, in particolar modo in presenza di voluntas del dominus – che avrebbe portato a una sua responsabilità in solidum –, si realizzasse all’interno del peculio oppure nell’ambito del patrimonio del dominus, quindi nell’interesse di questo. Dalla stessa definizione di exercitor fornita da Gaio e da Ulpiano, nonché attraverso l’analisi di alcuni passi riguardanti specificamente l’exercitio navis del servus – in particolare, D. 14.1.1.20 (Ulp. 28 ad ed.) e D. 14.1.6 pr. (Paul. 6 brev.) –, emerge che questi svolgesse tale attività, anche in presenza di voluntas del dominus, nel proprio interesse. Non era necessario, inoltre, che la nave facesse parte del peculio, purché il servus ne avesse piena disponibilità.[...]
Sull'inerenza dell'exercitio navis del servus al peculium
PARENTI, Lucio
2012-01-01
Abstract
Le fonti testimoniano come l’exercitio navis potesse essere svolta non solo da un sui iuris, ma anche da un sottoposto, segnatamente da uno schiavo. Si discute, però, se questa attività marittima del servus, in particolar modo in presenza di voluntas del dominus – che avrebbe portato a una sua responsabilità in solidum –, si realizzasse all’interno del peculio oppure nell’ambito del patrimonio del dominus, quindi nell’interesse di questo. Dalla stessa definizione di exercitor fornita da Gaio e da Ulpiano, nonché attraverso l’analisi di alcuni passi riguardanti specificamente l’exercitio navis del servus – in particolare, D. 14.1.1.20 (Ulp. 28 ad ed.) e D. 14.1.6 pr. (Paul. 6 brev.) –, emerge che questi svolgesse tale attività, anche in presenza di voluntas del dominus, nel proprio interesse. Non era necessario, inoltre, che la nave facesse parte del peculio, purché il servus ne avesse piena disponibilità.[...]I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.