Con sentenza della sez. III, 9 febbraio 2006, n. 984, il TAR Lazio ha dichiarato nullo, per violazione del giudicato, un atto adottato da un commissario ad acta nominato in un giudizio avverso il silenzio della P.A. Diversi i profili di interesse della sentenza. In primo luogo il giudicato ritenuto violato si era formato su una sentenza di rito, aspetto che mette in discussione l’assunto secondo cui le sentenze di rito non sono suscettibili di passare in giudicato. In secondo luogo la pretesa sostanziale del ricorrente aveva ad oggetto l’estensione ultra partes della sentenza di annullamento di un atto plurimo, questione che chiama in causa il tema dei limiti soggettivi del giudicato di annullamento. Ma le tematiche di maggiore interesse sollevate dalla sentenza ruotano attorno al giudizio sull’atto adottato dal commissario ad acta nominato dal giudice del silenzio. Innanzitutto desta perplessità, con riguardo al caso concreto, la ritenuta nullità di tale atto per violazione del giudicato. Appare poi problematica anche la tecnica di impugnazione ammessa nella specie, l’incidente di esecuzione, che produce riflessi sia sul termine per impugnare sia sul tipo di sindacato consentito al giudice. La posizione assunta al riguardo dal TAR Lazio viene sottoposta ad esame critico alla luce delle elaborazioni teoriche e giurisprudenziali relative alla figura del commissario ad acta. Tale figura presenta infatti, nel contesto del giudizio avverso il silenzio, una fisionomia distinta da quella che assume nel giudizio di ottemperanza, con dirette conseguenze sul regime di impugnazione dei suoi atti: aspetti che rivelano una stretta connessione con la questione della corretta individuazione dell’oggetto del giudizio.
Considerazioni in tema di violazione di giudicato e commissario ad acta
D'ANTONIO, SIMONA
2006-01-01
Abstract
Con sentenza della sez. III, 9 febbraio 2006, n. 984, il TAR Lazio ha dichiarato nullo, per violazione del giudicato, un atto adottato da un commissario ad acta nominato in un giudizio avverso il silenzio della P.A. Diversi i profili di interesse della sentenza. In primo luogo il giudicato ritenuto violato si era formato su una sentenza di rito, aspetto che mette in discussione l’assunto secondo cui le sentenze di rito non sono suscettibili di passare in giudicato. In secondo luogo la pretesa sostanziale del ricorrente aveva ad oggetto l’estensione ultra partes della sentenza di annullamento di un atto plurimo, questione che chiama in causa il tema dei limiti soggettivi del giudicato di annullamento. Ma le tematiche di maggiore interesse sollevate dalla sentenza ruotano attorno al giudizio sull’atto adottato dal commissario ad acta nominato dal giudice del silenzio. Innanzitutto desta perplessità, con riguardo al caso concreto, la ritenuta nullità di tale atto per violazione del giudicato. Appare poi problematica anche la tecnica di impugnazione ammessa nella specie, l’incidente di esecuzione, che produce riflessi sia sul termine per impugnare sia sul tipo di sindacato consentito al giudice. La posizione assunta al riguardo dal TAR Lazio viene sottoposta ad esame critico alla luce delle elaborazioni teoriche e giurisprudenziali relative alla figura del commissario ad acta. Tale figura presenta infatti, nel contesto del giudizio avverso il silenzio, una fisionomia distinta da quella che assume nel giudizio di ottemperanza, con dirette conseguenze sul regime di impugnazione dei suoi atti: aspetti che rivelano una stretta connessione con la questione della corretta individuazione dell’oggetto del giudizio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.