Come noto, in controtendenza rispetto alla maggior parte degli ordinamenti brevettuali europei e con quello nord-americano, nel 2001 l’Italia ha provveduto a modificare il sistema di titolarità delle invenzioni realizzate in ambiente universitario, attribuendo “i diritti derivanti dall’invenzione brevettabile” direttamente in capo ai ricercatori universitari e non agli Atenei. L’istituzione del c.d. privilegio accademico, in un momento storico in cui un Paese come la Germania, da sempre leader nell’innovazione, provvedeva ad espungerlo dal proprio ordinamento brevettuale, pare trovasse fondamento – nel c.d. “pacchetto Tremonti” – nel convincimento che l’attribuzione della titolarità dei frutti della ricerca ai diretti inventori (anziché agli Atenei) avrebbe comportato una serie di effetti benefici. In primo luogo, un più intenso ricorso al brevetto, nel presupposto vuoi che l’“interesse egoistico del ricercatore” lo avrebbe incentivato maggiormente verso la privativa brevettuale, vuoi che il singolo ricercatore, liberato dalle maglie della burocrazia accademica, avrebbe avuto accesso più facile e veloce alla privativa. In secondo luogo, una migliore valorizzazione della ricerca universitaria: sempre nell’assunto che il singolo ricercatore, potendo disporre autonomamente dei frutti della propria ricerca, avrebbe avuto un maggiore interesse ad attivarsi per trovare modalità di sfruttamento adeguate. Le Università, infatti, non essendo realtà imprenditoriali, non dispongono delle infrastrutture necessarie per produrre su scala industriale i frutti dell’invenzione, né di adeguati canali per la distribuzione. [...]
La tutela e la valorizzazione della ricerca universitaria in tempi di crisi
AREZZO, Emanuela
2013-01-01
Abstract
Come noto, in controtendenza rispetto alla maggior parte degli ordinamenti brevettuali europei e con quello nord-americano, nel 2001 l’Italia ha provveduto a modificare il sistema di titolarità delle invenzioni realizzate in ambiente universitario, attribuendo “i diritti derivanti dall’invenzione brevettabile” direttamente in capo ai ricercatori universitari e non agli Atenei. L’istituzione del c.d. privilegio accademico, in un momento storico in cui un Paese come la Germania, da sempre leader nell’innovazione, provvedeva ad espungerlo dal proprio ordinamento brevettuale, pare trovasse fondamento – nel c.d. “pacchetto Tremonti” – nel convincimento che l’attribuzione della titolarità dei frutti della ricerca ai diretti inventori (anziché agli Atenei) avrebbe comportato una serie di effetti benefici. In primo luogo, un più intenso ricorso al brevetto, nel presupposto vuoi che l’“interesse egoistico del ricercatore” lo avrebbe incentivato maggiormente verso la privativa brevettuale, vuoi che il singolo ricercatore, liberato dalle maglie della burocrazia accademica, avrebbe avuto accesso più facile e veloce alla privativa. In secondo luogo, una migliore valorizzazione della ricerca universitaria: sempre nell’assunto che il singolo ricercatore, potendo disporre autonomamente dei frutti della propria ricerca, avrebbe avuto un maggiore interesse ad attivarsi per trovare modalità di sfruttamento adeguate. Le Università, infatti, non essendo realtà imprenditoriali, non dispongono delle infrastrutture necessarie per produrre su scala industriale i frutti dell’invenzione, né di adeguati canali per la distribuzione. [...]I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.