Lo scritto (che si inserisce in un più ampio contesto di studio delle controversie che hanno ad oggetto le agevolazioni fiscali) prende le mosse dall’osservazione che i giudizi di legittimità costituzionale quando hanno ad oggetto norme di agevolazione (e in particolare norme agevolative di natura fiscale) pur assumendo tipicamente la forma del giudizio di eguaglianza, con il classico schema trilatero che richiede accanto alla norma impugnata e al principio costituzionale d’eguaglianza, un tertium comparationis, rispetto al quale giudicare della ragionevolezza o arbitrarietà della scelta effettuata, mostrano caratteri distintivi propri. Chiarito che la questione della disparità di trattamento può derivare sia dal fatto che la norma agevolativa pone una deroga ingiustificata alla norma impositiva che dalla mancata estensione del beneficio a tutte le situazione nei confronti delle quali (considerata la ratio della disposizione) avrebbe dovuto trovare applicazione, viene fatto osservare che, benché non vi sia alcun divieto normativo, non si verifica mai che l’Amministrazione finanziaria sollevi la questione di legittimità costituzionale di una norma di agevolazione. Lo scritto prosegue nell’esame dei requisiti del giudizio (rilevanza e non manifesta infondatezza) segnalando che se la rilevanza, come viene pacificamente ammesso, non coincide necessariamente con l’interesse della parti, più delicata appare la soluzione dell’altra questione: se essa possa essere addirittura contraria a quell’interesse. Il quesito, cui l’autrice cerca di offrire una soluzione, è se l’esito del giudizio di costituzionalità possa risolversi addirittura in un esito contrario agli interessi del ricorrente del giudizio principale perché, ad esempio, la Corte accoglie la questione di legittimità della norma di agevolazione sancendo al sua cancellazione dal mondo giuridico. Infine, l’indagine si conclude con l’esame degli effetti delle sentenze che pronunciano l’incostituzionalità della norma di agevolazione segnalando le differenze che si originano a seconda se esse risolvano il problema della disparità di trattamento verso l’alto (con un ampliamento, cioè, a favore del ricorrente dell’ambito applicativo del beneficio) o verso il basso (quando la pronuncia travolge in tutto o in parte la norma di agevolazione). In quest’ultimo caso, in particolare, l’autrice, prendendo le mosse dalla conclusioni cui in passato pervenne autorevole dottrina, cerca di dimostrare come il caso sia ben diverso dall’altro (cui pure è stato assimilato) della introduzione di una disposizione impositiva retroattiva. [...]

L'incidente di costituzionalità nelle liti sulle agevolazioni fiscali: profili processuali

PACE, Annalisa
2007-01-01

Abstract

Lo scritto (che si inserisce in un più ampio contesto di studio delle controversie che hanno ad oggetto le agevolazioni fiscali) prende le mosse dall’osservazione che i giudizi di legittimità costituzionale quando hanno ad oggetto norme di agevolazione (e in particolare norme agevolative di natura fiscale) pur assumendo tipicamente la forma del giudizio di eguaglianza, con il classico schema trilatero che richiede accanto alla norma impugnata e al principio costituzionale d’eguaglianza, un tertium comparationis, rispetto al quale giudicare della ragionevolezza o arbitrarietà della scelta effettuata, mostrano caratteri distintivi propri. Chiarito che la questione della disparità di trattamento può derivare sia dal fatto che la norma agevolativa pone una deroga ingiustificata alla norma impositiva che dalla mancata estensione del beneficio a tutte le situazione nei confronti delle quali (considerata la ratio della disposizione) avrebbe dovuto trovare applicazione, viene fatto osservare che, benché non vi sia alcun divieto normativo, non si verifica mai che l’Amministrazione finanziaria sollevi la questione di legittimità costituzionale di una norma di agevolazione. Lo scritto prosegue nell’esame dei requisiti del giudizio (rilevanza e non manifesta infondatezza) segnalando che se la rilevanza, come viene pacificamente ammesso, non coincide necessariamente con l’interesse della parti, più delicata appare la soluzione dell’altra questione: se essa possa essere addirittura contraria a quell’interesse. Il quesito, cui l’autrice cerca di offrire una soluzione, è se l’esito del giudizio di costituzionalità possa risolversi addirittura in un esito contrario agli interessi del ricorrente del giudizio principale perché, ad esempio, la Corte accoglie la questione di legittimità della norma di agevolazione sancendo al sua cancellazione dal mondo giuridico. Infine, l’indagine si conclude con l’esame degli effetti delle sentenze che pronunciano l’incostituzionalità della norma di agevolazione segnalando le differenze che si originano a seconda se esse risolvano il problema della disparità di trattamento verso l’alto (con un ampliamento, cioè, a favore del ricorrente dell’ambito applicativo del beneficio) o verso il basso (quando la pronuncia travolge in tutto o in parte la norma di agevolazione). In quest’ultimo caso, in particolare, l’autrice, prendendo le mosse dalla conclusioni cui in passato pervenne autorevole dottrina, cerca di dimostrare come il caso sia ben diverso dall’altro (cui pure è stato assimilato) della introduzione di una disposizione impositiva retroattiva. [...]
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