Una questione che già aveva interessato la giurisprudenza sin dagli anni '30, suscitando l'attenzione di un processualista quale Salvatore Satta, viene risolta dalle Sezioni Unite, concludendo un percorso evolutivo durato diversi anni, affermando la rilevanza del giudicato esterno, sopravvenuto alla conclusione del giudizio di merito, al fine di definire un giudizio diverso pendente tra le stesse parti: il principio è riconosciuto valido anche in materia tributaria, si tratti o meno di imposte periodiche, perché sull'autonomia delle «obbligazioni tributarie» prevale l'esigenza di tener fermo l'accertamento compiuto in ordine ad elementi preliminari dell'imposizione che si presentino immutati in successive controversie. La sentenza, della quale dovrà discutersi a lungo, sembra accentuare, nel giudicato tributario, un'efficacia regolamentare che si pone quale vincolo per le vicende successive, sia per le parti, che per il giudice, suscitando perplessità per la rigidità del meccanismo decisionale che potrebbe crearsi, anche là dove diversi siano i presupposti della lite (atto impugnato e poteri esercitati). Non appare casuale che il principio sia stato affermato a proposito di un'agevolazione pluriennale, e cioè in un tipo di lite nella quale è molto forte l'esigenza per una definizione unitaria e costante, al di là dei singoli periodi d'imposta. Infine, dalla decisione sembra uscire confermata la possibilità di ricorso al giudizio di ottemperanza quando l'azione impositiva si discosta dal «regolamento» fissato nel giudicato. [...]

Valenza ultrannuale del giudicato

BASILAVECCHIA, Massimo;PACE, Annalisa
2006-01-01

Abstract

Una questione che già aveva interessato la giurisprudenza sin dagli anni '30, suscitando l'attenzione di un processualista quale Salvatore Satta, viene risolta dalle Sezioni Unite, concludendo un percorso evolutivo durato diversi anni, affermando la rilevanza del giudicato esterno, sopravvenuto alla conclusione del giudizio di merito, al fine di definire un giudizio diverso pendente tra le stesse parti: il principio è riconosciuto valido anche in materia tributaria, si tratti o meno di imposte periodiche, perché sull'autonomia delle «obbligazioni tributarie» prevale l'esigenza di tener fermo l'accertamento compiuto in ordine ad elementi preliminari dell'imposizione che si presentino immutati in successive controversie. La sentenza, della quale dovrà discutersi a lungo, sembra accentuare, nel giudicato tributario, un'efficacia regolamentare che si pone quale vincolo per le vicende successive, sia per le parti, che per il giudice, suscitando perplessità per la rigidità del meccanismo decisionale che potrebbe crearsi, anche là dove diversi siano i presupposti della lite (atto impugnato e poteri esercitati). Non appare casuale che il principio sia stato affermato a proposito di un'agevolazione pluriennale, e cioè in un tipo di lite nella quale è molto forte l'esigenza per una definizione unitaria e costante, al di là dei singoli periodi d'imposta. Infine, dalla decisione sembra uscire confermata la possibilità di ricorso al giudizio di ottemperanza quando l'azione impositiva si discosta dal «regolamento» fissato nel giudicato. [...]
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