Lo scritto prende le mosse dall’intervento normativo operato dal D.L. n. 59/2008 che ha introdotto, nel testo che disciplina il processo tributario, l’art. 47 – bis rubricato “Sospensione dell’atto volto al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie”. La norma, spiega l’autrice, non costituisce una vera e propria novità visto che trova un antecedente nell’ultimo periodo dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 10/2007; d’altro canto, a differenza del precedente, con la disposizione in esame il legislatore ha delineato una vera e propria disciplina speciale della sospensione giudiziale degli atti di recupero di aiuti di Stato e della definizione delle relative controversie inserendola sistematicamente nel testo normativo del processo tributario. Con la norma in esame il legislatore si è fatto carico delle preoccupazioni manifestate dalla Commissione europea nella Comunicazione n. 2007/C 272/05 circa i ritardi che alle procedure di recupero degli aiuti di Stato, avviate dagli Stati membri, possono derivare dall’insorgere di procedimenti giurisdizionali nazionali. E’ questa l’ottica in cui va letta la disposizione che nei primo commi disciplina l’esercizio del potere cautelare del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetti atti di recupero di aiuti di Stato e nei seguenti contiene le regole di un rito speciale che trova applicazione a questo particolare gruppo di controversie che si caratterizza per la materia oggetto della contestazione: il recupero, appunto, degli aiuti di Stato. La ricostruzione che l’autrice propone suggerisce di porre la norma al di fuori di un’ottica squisitamente cautelare, consentendo, così, di ampliare i confini della categoria in modo da ricomprendervi, da un parte, tutte le controversie (a prescindere dall’atto che ne ha determinato l’avvio) nelle quali si dibatte del recupero di aiuti di Stato e, dall’altra, di prescindere dall’effettivo esercizio del potere cautelare nel giudizio per l’applicazione delle regole acceleratorie che governano il rito. [...]

Recupero di aiuti di Stato e tutela cautelare

PACE, Annalisa
2008-01-01

Abstract

Lo scritto prende le mosse dall’intervento normativo operato dal D.L. n. 59/2008 che ha introdotto, nel testo che disciplina il processo tributario, l’art. 47 – bis rubricato “Sospensione dell’atto volto al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie”. La norma, spiega l’autrice, non costituisce una vera e propria novità visto che trova un antecedente nell’ultimo periodo dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 10/2007; d’altro canto, a differenza del precedente, con la disposizione in esame il legislatore ha delineato una vera e propria disciplina speciale della sospensione giudiziale degli atti di recupero di aiuti di Stato e della definizione delle relative controversie inserendola sistematicamente nel testo normativo del processo tributario. Con la norma in esame il legislatore si è fatto carico delle preoccupazioni manifestate dalla Commissione europea nella Comunicazione n. 2007/C 272/05 circa i ritardi che alle procedure di recupero degli aiuti di Stato, avviate dagli Stati membri, possono derivare dall’insorgere di procedimenti giurisdizionali nazionali. E’ questa l’ottica in cui va letta la disposizione che nei primo commi disciplina l’esercizio del potere cautelare del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetti atti di recupero di aiuti di Stato e nei seguenti contiene le regole di un rito speciale che trova applicazione a questo particolare gruppo di controversie che si caratterizza per la materia oggetto della contestazione: il recupero, appunto, degli aiuti di Stato. La ricostruzione che l’autrice propone suggerisce di porre la norma al di fuori di un’ottica squisitamente cautelare, consentendo, così, di ampliare i confini della categoria in modo da ricomprendervi, da un parte, tutte le controversie (a prescindere dall’atto che ne ha determinato l’avvio) nelle quali si dibatte del recupero di aiuti di Stato e, dall’altra, di prescindere dall’effettivo esercizio del potere cautelare nel giudizio per l’applicazione delle regole acceleratorie che governano il rito. [...]
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