Il lavoro analizza il contenuto degli obblighi gravanti sui genitori e gli strumenti di realizzazione e tutela degli interessi del minore. L’attenzione viene rivolta, in particolare, agli accordi intervenuti fra i genitori, destinati a subire il vaglio del giudice se ritenuti contrari all’interesse del figlio, nonché alle disposizioni contenute nell’art. 709 ter c.p.c. (introdotto dalla L. n. 54/2006 sull’affidamento condiviso) che consentono al giudice - a fronte di gravi inadempienze del genitore connesse all’esercizio della potestà o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento -di disporre il risarcimento dei danni nei confronti del figlio o dell’altro genitore. La ricostruzione di quest’ultima norma viene effettuata escludendo che la medesima abbia introdotto nel nostro ordinamento ipotesi di “danni punitivi” e ribadendo la natura reintegratoria delle previsioni ivi contenute, anche attraverso l’analisi parallela della clausola penale: ne deriva la possibilità di ammettere penali convenzionalmente stabilite dai genitori, ed inoltre di ipotizzare la costruzione dei rapporti familiari come modelli sovrapponibili ai rapporti obbligatori. L’ultimo profilo viene vagliato alla luce dell’elemento della “patrimonialità della prestazione”, necessario per la configurabilità dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., nonché con riferimento all’orientamento giurisprudenziale in tema di danni “endofamiliari”, che riporta le ipotesi nell’alveo della responsabilità extracontrattuale; tali indicazioni, tuttavia, non sembrano idonee ad escludere la possibilità di accordi bilaterali fra genitori con contenuto di liquidazione preventiva e forfettaria del danno, che costituiranno strumento di tutela convenzionale, destinato peraltro ad operare al di fuori dei limiti dettati dall’art. 709 ter c.p.c.

La responsabilità del genitore "inadempiente": accordi fra genitori e poteri del giudice, anche alla luce della L. n. 219/2012

AMBROSINI, Lorena
2013-01-01

Abstract

Il lavoro analizza il contenuto degli obblighi gravanti sui genitori e gli strumenti di realizzazione e tutela degli interessi del minore. L’attenzione viene rivolta, in particolare, agli accordi intervenuti fra i genitori, destinati a subire il vaglio del giudice se ritenuti contrari all’interesse del figlio, nonché alle disposizioni contenute nell’art. 709 ter c.p.c. (introdotto dalla L. n. 54/2006 sull’affidamento condiviso) che consentono al giudice - a fronte di gravi inadempienze del genitore connesse all’esercizio della potestà o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento -di disporre il risarcimento dei danni nei confronti del figlio o dell’altro genitore. La ricostruzione di quest’ultima norma viene effettuata escludendo che la medesima abbia introdotto nel nostro ordinamento ipotesi di “danni punitivi” e ribadendo la natura reintegratoria delle previsioni ivi contenute, anche attraverso l’analisi parallela della clausola penale: ne deriva la possibilità di ammettere penali convenzionalmente stabilite dai genitori, ed inoltre di ipotizzare la costruzione dei rapporti familiari come modelli sovrapponibili ai rapporti obbligatori. L’ultimo profilo viene vagliato alla luce dell’elemento della “patrimonialità della prestazione”, necessario per la configurabilità dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., nonché con riferimento all’orientamento giurisprudenziale in tema di danni “endofamiliari”, che riporta le ipotesi nell’alveo della responsabilità extracontrattuale; tali indicazioni, tuttavia, non sembrano idonee ad escludere la possibilità di accordi bilaterali fra genitori con contenuto di liquidazione preventiva e forfettaria del danno, che costituiranno strumento di tutela convenzionale, destinato peraltro ad operare al di fuori dei limiti dettati dall’art. 709 ter c.p.c.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/26411
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