Il lavoro preliminarmente esamina la non compiuta opera di equiparazione fra figli legittimi e naturali, rilevando come, anche a posteriori della normativa sull’affidamento condiviso (L. 54/2006) e l’estensione delle disposizioni ivi previste a qualunque ipotesi di filiazione, non si sia raggiunta un’effettiva parificazione (l’esempio emblematico è rappresentato dalla perdurante divisione della competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni).Il problema, tuttavia, non si ferma al profilo della tutela giurisdizionale ma investe aspetti di diritto sostanziale: la potestà del genitore naturale sembra soggetta ad importanti ingerenze sia nella definizione di situazioni specifiche (ad esempio, è il giudice che decide in ordine all’affidamento, alle condizioni cui devono attenersi i genitori naturali ed all’eventuale inserimento del figlio in famiglia nel caso di riconoscimento effettuato da genitore unito in matrimonio) che, più in generale, nell’esercizio ordinario di tale potere – dovere, al punto da riscontrarsi la possibilità di intervento del giudice anche nell’ipotesi di genitori conviventi (c.d. famiglia di fatto).La legge sull’affidamento condiviso e la ratio alla medesima sottesa suggerisce di pensare ad un sistema unificato di disciplina che valga tanto per i genitori legittimi che per quelli naturali, e che viene proposto nel lavoro distinguendo gli aspetti:- della titolarità della potestà;- dell’esercizio della potestà in caso di genitori conviventi (siano o meno sposati);- dell’esercizio della potestà in caso di mancanza di convivenza (che derivi da separazione, divorzio, crisi della famiglia di fatto o semplicemente dalla circostanza che i genitori non hanno mai convissuto);- del controllo dell’esercizio della potestà esercitato dal giudice.Punto di approdo è ovviamente una regolamentazione assolutamente uniforme a prescindere dalla qualificazione – legittima o naturale – della filiazione: principio che, nonostante la sua pacifica affermazione in dottrina, non trova pieno riscontro nella legislazione vigente.[...]

Potestà dei genitori nella filiazione naturale e affidamento condiviso: il (difficile) cammino di equiparazione e la questione della competenza

AMBROSINI, Lorena
2006-01-01

Abstract

Il lavoro preliminarmente esamina la non compiuta opera di equiparazione fra figli legittimi e naturali, rilevando come, anche a posteriori della normativa sull’affidamento condiviso (L. 54/2006) e l’estensione delle disposizioni ivi previste a qualunque ipotesi di filiazione, non si sia raggiunta un’effettiva parificazione (l’esempio emblematico è rappresentato dalla perdurante divisione della competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni).Il problema, tuttavia, non si ferma al profilo della tutela giurisdizionale ma investe aspetti di diritto sostanziale: la potestà del genitore naturale sembra soggetta ad importanti ingerenze sia nella definizione di situazioni specifiche (ad esempio, è il giudice che decide in ordine all’affidamento, alle condizioni cui devono attenersi i genitori naturali ed all’eventuale inserimento del figlio in famiglia nel caso di riconoscimento effettuato da genitore unito in matrimonio) che, più in generale, nell’esercizio ordinario di tale potere – dovere, al punto da riscontrarsi la possibilità di intervento del giudice anche nell’ipotesi di genitori conviventi (c.d. famiglia di fatto).La legge sull’affidamento condiviso e la ratio alla medesima sottesa suggerisce di pensare ad un sistema unificato di disciplina che valga tanto per i genitori legittimi che per quelli naturali, e che viene proposto nel lavoro distinguendo gli aspetti:- della titolarità della potestà;- dell’esercizio della potestà in caso di genitori conviventi (siano o meno sposati);- dell’esercizio della potestà in caso di mancanza di convivenza (che derivi da separazione, divorzio, crisi della famiglia di fatto o semplicemente dalla circostanza che i genitori non hanno mai convissuto);- del controllo dell’esercizio della potestà esercitato dal giudice.Punto di approdo è ovviamente una regolamentazione assolutamente uniforme a prescindere dalla qualificazione – legittima o naturale – della filiazione: principio che, nonostante la sua pacifica affermazione in dottrina, non trova pieno riscontro nella legislazione vigente.[...]
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